Adeguamento degli standard edilizi: il MIT su sottotetti, edilizia libera e certificato di agibilità

Nelle Linee Guida del Ministero, i chiarimenti operativi per l’applicazione della disciplina del d.l. n. 69/2024 in relazione alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano

di Redazione tecnica - 03/02/2025

Certificato di agibilità: nuove deroghe ai requisiti igienico-sanitari

Un'altra modifica significativa riguarda l'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia, che introduce un regime transitorio di deroga ai requisiti minimi igienico-sanitari. Questa misura consente il recupero di edifici storici o di spazi preesistenti per uso abitativo.

Le principali deroghe previste sono:

  • altezza minima interna ridotta a 2,40 metri (anziché 2,70 metri).
  • superficie minima ridotta per alloggi monostanza:
    • 20 mq per una persona (anziché 28 mq).
    • 28 mq per due persone (anziché 38 mq).

Per accedere a queste deroghe, il progetto deve garantire adattabilità funzionale e dimensionale, oltre a soluzioni alternative per assicurare condizioni igienico-sanitarie adeguate.

La disciplina transitoria rimarrà in vigore sino all’adozione del decreto del Ministro della salute previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del Testo Unico.

Sino ad allora fermi gli effetti delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate, ai fini dell’agibilità, dalla data di entrata in vigore dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’articolo 24 del Testo unico (28 luglio 2024) e perfezionatesi per decorso dei termini del procedimento.

Il MIT sottolinea che il Decreto recherà disposizioni in continuità con quanto previsto dal regime transitorio, le cui innovazioni, quindi, verranno ad essere stabilizzate.

 

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