Affidamenti diretti: no a massimo ribasso su servizi di ingegneria e architettura
La circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: anche l’affidamento diretto deve avvenire sulla base di criteri qualitativi
I servizi di ingegneria e architettura negli appalti pubblici, sulla base del principio dell'equo compenso, non possono sottostare alla logica del massimo ribasso.
Equo compenso e codice appalti: no al massimo ribasso su servizi di ingegneria e architettura
Lo conferma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Circolare del 26 ottobre 2023, n. 98/2023, con la quale illustra le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023), in merito all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura.
Partendo dalle disposizioni della legge del 21 aprile 2023, n. 49 che all’art. 1, comma 1, stabilisce espressamente il diritto del professionista ad un compenso equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, viene ribadita la finalità della normativa che, tra le altre cose, si ripropone di tutelare i professionisti soprattutto nei loro rapporti con gli operatori di mercato cosiddetti “forti”, come la P.A.
In questo quadro, i parametri riportati nell'omonimo decreto ministeriale (DM 17 giugno 2016), rappresentano la base per la determinazione di un compenso equo, non derogabile in senso riduttivo o peggiorativo.
Si ribadisce inoltre che la natura giuridica dell'affidamento diretto contenuta nel nuovo Codice dei Contratti, è pienamente compatibile con l’applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Il nuovo Codice stabilisce che non è possibile procedere all’aggiudicazione di commesse aventi ad oggetto l’esecuzione di prestazioni intellettuali sulla base del massimo ribasso, in quanto la base d’asta costituisce già il compenso equo.
No a criteri meramente quantitativi
La procedura dell’affidamento diretto stabilita dal Codice dei Contratti non prevede l’applicazione dei criteri di aggiudicazione, ma ciò non esclude, ma piuttosto rafforza, secondo gli Ingegneri, l’idea della necessità di giungere, anche per questo tipo procedurale, ad una individuazione dell’affidatario sulla base di criteri “qualitativi” e non meramente economici. Nello specifico, va ritenuta illegittima, anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su “criteri quantitativi” di ribasso economico, se conduce alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al compenso equo.
"Il principio dell’equo compenso è uno strumento per la valorizzazione sociale e la tutela dei liberi-professionisti italiani che il Legislatore ha inteso difendere nei confronti degli operatori “forti” del mercato. Assodato, quindi, che l’equo compenso rappresenta un diritto non comprimibile del professionista intellettuale, anche l’affidamento diretto deve perfezionarsi sulla base di criteri esclusivamente qualitativi una volta che il valore della commessa, così come stimato dalla stazione appaltante, sia di pari al “compenso equo”, ha chiarito il presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini.
Non solo: secondo il CNI sfugge al divieto di ribasso la componente economica delle spese stimate dell’incarico professionale, in quanto esse non sono propriamente inquadrabili come compenso.
Quindi, nei casi di ricorso all’affidamento diretto di servizi di ingegneria ed architettura, l’assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell’equo compenso, secondo il parere del CNI, porta a ritenere “non utilizzabile” un criterio di individuazione dell’affidatario incentrato sul solo “prezzo” della prestazione e questo non solo per l’affievolimento delle esigenze concorrenziali, ma anche per la fisiologica incapacità di selezionare efficacemente una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico.
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