Affidamenti diretti: è possibile usare la PAD invece del MePA?
La stazione appaltante può ricorrere alla propria piattaforma certificata per l'affidamento di servizi sottosoglia? Ecco la risposta del MIT
PAD certificata al posto del MePA: quando si può utilizzare e quando no
Nel dettaglio, l'utilizzo della PAD certificata può essere ritenuto equivalente all'uso del MEPA per affidamenti diretti, a condizione che:
- la PAD sia conforme ai requisiti normativi, per cui deve essere una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le linee guida AGID;
- l’affidamento garantisca il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.
- l’intera procedura venga documentata e sia tracciabile all’interno della piattaforma, garantendo la pubblicità degli atti e il monitoraggio delle fasi di acquisto.
In conclusione, l’uso della PAD certificata in dotazione alla stazione appaltante può essere considerato equivalente all’uso del MEPA per l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, purché la PAD sia certificata e rispetti i requisiti imposti dall'art. 62 del d.Lgs. 36/2023, e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e tracciabilità.
Il MIT precisa che resta immutato l’obbligo di ricorrere al MEPA quale mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1 comma 450, della legge n. 296/2006, secondo periodo, per espressa previsione di legge per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Infine, il supporto giuridico sottolinea come il MEPA non rappresenti una procedura di selezione dell’OE prevista dal Codice, ma sia invece uno strumento di acquisto per la PA che attua una procedura di selezione prevista dal codice appalti; proprio per questo rinvia alla definizione di cui all’art. 3 comma 1, lettera cc), n. 3 dell’allegato I.1 del Codice, che ricomprende tra “gli strumenti di acquisto” anche “il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”.
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