Affidamento diretto e impegno di spesa: basta la determina a contrarre?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce un chiarimento in merito alla fase attuativa dell'impegno spesa a seguito di affidamento diretto
Se si procede con un affidamento diretto, una volta approvata la determina a contrarre – che costituisce la prima fase del procedimento di spesa – è necessario adottare una seconda determina per impegnare la spesa dopo la firma della lettera commerciale?
Affidamento diretto e impegno di spesa: interviene il MIT
È questa la domanda a cui ha risposto il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3177 del 30 gennaio 2025. Un chiarimento importante, soprattutto per gli enti locali e per chi gestisce appalti sottosoglia (quelli più largamente diffusi), in un contesto in cui la semplificazione amministrativa non può mai prescindere dalla corretta imputazione contabile.
Il dubbio nasce dall’art. 183, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000
(TUEL), che dispone:
“L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata
è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito
della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo
151”.
Una disposizione che definisce l’impegno come la prima fase del procedimento di spesa, successiva al perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, come un contratto o una lettera commerciale. Sul punto viene posto al MIT il seguente quesito:
“Premesso che ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante (contratto o lettera commerciale) perfezionata è determinata la somma da pagare, il soggetto attuatore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Si chiede se è corretto impegnare la somma da pagare solo nella determina a contrarre/affidamento che individua l'oggetto, l'importo e il contraente senza dover fare una ulteriore determina d'impegno a seguito della sottoscrizione della lettera commerciale (obbligazione giuridicamente vincolante)”.
La risposta del MIT
Il MIT conferma che è corretto impegnare la spesa già nella determina a contrarre/affidamento, senza attendere la sottoscrizione della lettera commerciale. Questo vale a maggior ragione nel caso di affidamenti diretti, in cui la determina produce effetti immediati sia sul piano amministrativo che contabile.
Il Ministero fonda la sua risposta sul principio contabile applicato alla spesa di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, come aggiornato dalla Commissione Arconet il 17 luglio 2024. In particolare, il paragrafo 5.3.14 specifica chiaramente:
"Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL".
Il MIT conferma che l’atto amministrativo è ciò che impegna la stazione appaltante, mentre la sottoscrizione della lettera commerciale rappresenta solo una modalità di perfezionamento dell’accordo contrattuale. Infatti, come correttamente osservato dal quesito, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 17, comma 6, d.lgs. 36/2023).
Nel caso di affidamento diretto, quindi, l’obbligazione giuridica si perfeziona con l’atto di affidamento stesso. L'ulteriore passaggio formale della sottoscrizione della lettera commerciale, pur rilevante ai fini contrattuali, non incide sull’efficacia dell’impegno di spesa, che è già stato perfezionato con l’adozione della determina.
Cosa dice il Codice dei contratti
Il parere richiama un passaggio importante dell’art. 17, comma 6, del Codice dei contratti, secondo cui:
“L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”.
È quindi chiaro che:
- l’atto amministrativo (determina a contrarre) vincola la stazione appaltante;
- la lettera commerciale (o altro contratto) perfeziona l’accordo tra le parti;
- ma ai fini contabili l’impegno può e deve essere registrato già al momento della determina, se contiene tutti gli elementi richiesti (importo, oggetto, contraente).
In definitiva, in caso di affidamento diretto, l’impegno di spesa può essere assunto nella determina a contrarre, senza necessità di un’ulteriore determina successiva alla sottoscrizione della lettera commerciale. Un passaggio che, se correttamente interpretato e applicato, consente di snellire le procedure, evitare inutili duplicazioni e rispettare i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Documenti Allegati
Parere Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 30 gennaio 2025, n. 3177IL NOTIZIOMETRO