Affidamento diretto: il supporto giuridico sui criteri di aggiudicazione
Nell'affidamento diretto la scelta del contraente non avviene tramite procedura di gara ed è quindi rimessa alla valutazione della Stazione Appaltante
L’affidamento diretto rappresenta una delle modalità più rapide e flessibili per l’assegnazione di contratti pubblici, ma spesso sorgono dubbi su quale criterio di aggiudicazione debba essere applicato. Questo perché in realtà, il criterio di aggiudicazione, per una simile procedura, non è semplicemente previsto.
Affidamento diretto: non serve criterio di aggiudicazione
A ribadirlo è il parere del Supporto Giuridico della Provincia di Trento 2 marzo 2025, n. 479, in risposta al quesito di una SA sulla possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso negli affidamenti diretti di servizi ad alta intensità di manodopera, come ad esempio i servizi di pulizia.
Nel formulare la propria domanda, la SA ha riportato il comma 4 dell’art. 50, secondo cui “Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2”. Da qui la richiesta se un simile criterio possa essere usato anche per l’affidamento diretto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso art. 50.
La valutazione discrezionale della SA
La risposta è stata chiaramente negativa: l’affidamento diretto non è una procedura di gara, anche quando viene effettuata un’acquisizione di più preventivi. La scelta del contraente avviene discrezionalmente da parte della stazione appaltante, sulla base di elementi economici e/o qualitativi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) dell’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici.
Anche nel caso in cui si tratti di un affidamento diretto per servizi ad alta intensità di manodopera, il criterio di aggiudicazione non è vincolato all’articolo 50, comma 4, lasciando così alle stazioni appaltanti margini di discrezionalità nella scelta del metodo più idoneo.
Un parere corroborato anche da alcuni precedenti del Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
- il parere del 26 febbraio 2024, n. 2301, che si è espresso sulla non applicabilità dell’art. 108, comma 2, lett. a) del Codice nel caso di affidamenti diretti di servizi ad alta intensità di manodopera, ribadendo la discrezionalità della stazione appaltante.
- il parere del 26 febbraio 2024, n. 2318, in cui il MIT ha chiarito che, nel caso di affidamento diretto di servizi sostitutivi di mensa, deve essere applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Questo perché l’art. 131 del Codice dei Contratti Pubblici impone il ricorso a tale criterio in modo assoluto per questa tipologia di servizi.
In conclusione, in caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b), la stazione appaltante può scegliere il contraente in base alle esigenze del contratto, senza essere vincolata all’obbligo di adottare il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, come avviene invece per le procedure negoziate.
Eccezione importante riguarda i casi in cui il Codice imponga espressamente un determinato criterio, come nel caso dei servizi sostitutivi di mensa, per i quali l’art. 131 impone il ricorso al miglior rapporto qualità/prezzo.
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