Agenzia delle Entrate: Sospensione dei versamenti
Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie
Il decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”) recante “Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con
l’articolo 9, comma 1, ha traslato dal 30 aprile al 30
giugno 2021 il termine “finale” di sospensione
dell’attività di riscossione.
Qui di seguito le misure già introdotte dai precedenti
provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del
“Decreto
Sostegni-bis”.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento entro il 2 agosto
Differimento al 30 giugno 2021 del termine di
sospensione del versamento di tutte le entrate
tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di
pagamento, avvisi di addebito e
avvisi di accertamento affidati all’Agente della
riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30
giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo
alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il
31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato
tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto
in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il
sabato).
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti sino al 30 giugno
Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di
notifica di nuove cartelle, degli altri atti di
riscossione nonché delle procedure di riscossione,
cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o
rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi
effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, su stipendi, salari, altre indennità relative al
rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e
trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono,
pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il
soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al
debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già
disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal
1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli
obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità
di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di
versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del
debito).
Pagamenti delle PA (ex art. 48 bis del DPR 602/1973) superiori a 5 mila euro
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021
delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche
Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica
devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR
602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo
- di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa
dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima
data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei
comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo
2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima
del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se
l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai
sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche
Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica
possono quindi procedere al pagamento in favore del
beneficiario.
Dal 1° ottobre Agenzia Riscossione subentra a Riscossione Sicilia
Il decreto “Sostegni-bis” dispone, con l’articolo 76 e con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio.
Vademecum e Faq
In allegato il Vademecum e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
IL NOTIZIOMETRO