Imprese energivore e gasivore: L’AdE pubblica i codici tributo
I codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari
L’Agenzia delle Entrate ha publicato la Risoluzione 14 aprile 2022, n.18/E recante “Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale”
Si tratta dei codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022.
In cosa consistono i bonus energia e gas
In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022). I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
I codici tributo
I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:
- “6961” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
- “6962” - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- “6963” - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
- “6964” - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
La risoluzione spiega che il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022).
Documenti Allegati
Risoluzione 14/04/2022, n. 18/EIL NOTIZIOMETRO