Locazioni brevi: Più informazioni nelle comunicazioni all’Agenzia
Con i nuovi dati maggiore precisione per la durata del contratto e per l’identificare dell’unità immobiliare e dei relativi intestatari
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con il Provvedimento 17 marzo 2022, prot. 86984 avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ha disposto alcune modifiche al precedente Provvedimento 12 luglio 2017, prot. n. 132395.
Nuovi elementi
In dettaglio l’anno della locazione e i dati catastali dell’appartamento affittato sono i nuovi elementi che dovranno essere inseriti nelle comunicazioni relative ai contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici.
I contratti di locazione breve
Per contratti di locazione breve s’intendono – secondo la definizione contenuta nell’articolo 4 del Dl n. 50/2017 – quelli di durata non superiore a 30 giorni, relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa. Sono ad essi equiparati, inoltre, i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.
Agenzie immobiliari e gestori dei portali
Le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici che si occupano di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare con le stesse modalità, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento.
Comunicazione entro il 30 giugno
Al riguardo, i soggetti che operano, in qualità di sostituti d’imposta, con la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi assolvono a tale obbligo tramite la Certificazione unica.
Gli altri sono tenuti a effettuare la comunicazione utilizzando
i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno
dell’anno successivo alla data di stipula del contratto secondo le
regole stabilite dal provvedimento del 12 luglio 2017 come
integrate dal provvedimento firmato oggi. Le modifiche consentono
di individuare con maggiore precisione le caratteristiche del
contratto con riferimento al periodo di locazione e
all’identificazione dell’immobile in caso di più contratti relativi
allo stesso proprietario. In particolare, i dati catastali
consentono di accertare l’unità immobiliare in base al catasto
edilizio urbano e gli intestatari del fabbricato.
A questo punto gli operatori dovranno comunicare “il nome, il
cognome, e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto,
l’indirizzo dell’immobile locato, l’importo del corrispettivo
lordo, l’anno di riferimento e i dati catastali dell’immobile
locato. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati
dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere
effettuata anche in forma aggregata”.
Nuove specifiche tecniche
Per effetto delle integrazioni, con il provvedimento sono state approvate anche le nuove specifiche tecniche (Allegato al provvedimento) operative dalle comunicazioni relative al 2021.
Fase transitoria
Infine, è stata prevista una fase transitoria per quanto riguarda l’indicazione dei dati catastali. L’adempimento è obbligatorio a decorrere dai contratti stipulati nel 2023.
Testo coordinato
In allegato, anche il testo del Provvedimento 12/07/2017 coordinato con le modifiche introdotte dal Provvedimento 17/03/2022.
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