Agenzia delle Entrate: Circolare sui Crediti d’imposta “energia”
Le imprese beneficiarie possono cedere solo per intero, senza facoltà di successiva cessione, ma con una eccezione gli sconti fiscali
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, fornisce chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore”, dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina”, per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, determinati anche dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Benefici fiscali previsti
Si tratta dei benefici fiscali previsti:
- dall’articolo 15 del Dl n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022
- dall’articolo 4 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”), che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022
- dall’articolo 3 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) in corso di conversione, che prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022
- dall’articolo 9 del decreto legge “Ucraina”, che prevede la cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.
Art.15 decreto-legge n. 4/2022
In particolare, in riferimento all’articolo 15 del
“Sostegni-ter”, sono stati chiariti i seguenti
aspetti.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia precisa che le imprese
“energivore”, al fine di accedere al credito d’imposta previsto,
oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del
ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono
essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea,
di cui al comma 1 dell’articolo 6 del predetto Dm.
Condizione ulteriore, per poter beneficiare del credito d'imposta è
che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica,
relativi all'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli
eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di
quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi fornisce
chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta,
pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
2022.
Art. 4 decreto-legge n. 17/2022
Con riferimento all’articolo 4 del decreto “Energia”, la circolare, oltre a richiamare gli stessi chiarimenti già forniti riguardo all’articolo 15 del “Sostegni-ter”, evidenzia, come aspetto peculiare, che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Art. 3 decreto-legge n. 21/2022
In relazione all’articolo 3 del Dl “Ucraina”, il documento di prassi inquadra la platea dei beneficiari del relativo credito d’imposta (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese “energivore”). Commenta, inoltre, gli ulteriori aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”) e in particolare, si sofferma sul calcolo del costo della componente energetica, sui sussidi, sulla disciplina relativa alle imprese neo-costituite e sull’utilizzo del credito d’imposta.
Art. 9 decreto-legge n. 21/2022
Infine, in relazione agli articoli 3 e 9 del decreto “Ucraina”,
che disciplinano la cessione degli anzidetti crediti d’imposta
riconosciuti, rispettivamente, in favore delle imprese “non
energivore” ed “energivore”, la circolare prevede che detti crediti
– utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà
di successiva cessione (fatta salva la possibilità di effettuare
due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di
banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo
bancario e imprese di assicurazione).
Il documento di prassi evidenzia, inoltre, che, in caso di cessione
del credito d’imposta, le imprese beneficiarie debbano richiedere
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai
crediti d’imposta oggetto di cessione.
Disciplina simile a quella dell’articolo 121 del dl n. 34/2020
Considerato che tale disciplina è uniformata alla cessione prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”), con riferimento al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus, per gli aspetti in comune, è previsto un rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con circolare n. 16/2021.
Documenti Allegati
Circolare 13/05/2022, n. 13/EIL NOTIZIOMETRO