Agevolazioni prima casa: occhio alla comunione dei beni
La Cassazione: per usufruire delle imposte agevolate è necessario che le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti siano rese da entrambi i coniugi
Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest’ultimo.
Agevolazioni prima casa: cosa fare in regime di comunione dei beni
Questo perché a norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nota II-bis, lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale e il fatto che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola.
A ricordare degli importanti principi in materia di agevolazioni prima casa è la Corte di Cassazione, V sez. Civile, con l’ordinanza del 14 ottobre 2024, n. 26703, con cui ha cassato la sentenza della CTR II grado Sicilia in relazione a un contenzioso sull’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate per assenza delle dichiarazioni utili ad usufruire dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un immobile.
Nel dettaglio, il Fisco aveva rilevato il mancato intervento in atto del coniuge del contribuente, sposato in regime di comunione dei beni e quindi l'omissione delle dichiarazioni previste per la concessione delle agevolazioni “Prima Casa”, con conseguente applicazione dell’IVA secondo l’aliquota ordinaria oltre a interessi e sanzioni di legge.
Il ricorso è appunto incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, c.d. TUR (testo unico dell’imposta di registro).
Secondo il Fisco, le sentenze di merito (sia della CTP che della CTR di II grado) hanno erroneamente ritenuto applicabili le agevolazioni richieste per l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale tra coniugi, anche senza l'intervento in atto di acquisto - e quindi senza che siano state formulate le dichiarazioni di cui alla nota 2-bis dell’art. 1 della tariffa in argomento.
Immobile acquistato in regime di comunione dei beni: servono dichiarazioni di entrambi i coniugi
Una tesi condivisa dagli ermellini, che hanno ricordato come già in precedenza la Cassazione abbia rilevato che:
- a norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale;
- la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta;
- nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo».
Ne deriva che sia la CTP che la CTR hanno errato nel proprio giudizio, in aperto contrasto con i principi enunciati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione in diversa composizione.
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