Aggiudicazione gara: niente impugnazione per l'OE già escluso dalla procedura
Nei confronti dell'OE legittimamente escluso dalla gara non si può configurare alcun interesse a ricorrere contro l'aggiudicazione
Non è ammissibile il ricorso di un operatore economico definitivamente escluso da una gara, finalizzato a impugnarne l’aggiudicazione.
Impugnazione aggiudicazione: impossibile per l'OE escluso dalla procedura
La conferma arriva dal TAR Campania con la sentenza del 31 gennaio 2025, n. 856, con cui ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da un’impresa che chiedeva l’annullamento del decreto di aggiudicazione in favore di un altro operatore.
La ricorrente aveva partecipato alla procedura, ottenendo, in un primo momento, l’assegnazione della commessa; successivamente, la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione per omissione di obblighi dichiarativi e falsa dichiarazione da parte dell’operatore economico.
La revoca era stata impugnata dinanzi al tribunale amministrativo e successivamente anche davanti al Consiglio di Stato, senza ottenere il risultato sperato.
In particolare, Palazzo Spada ha rilevato che:
- la risoluzione per inadempimento del contratto risultava definitivamente accertata per la mancata impugnazione del provvedimento adottato dall’amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016, e quindi era certamente rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-ter), del medesimo decreto legislativo, integrando uno degli elementi essenziali della causa di esclusione prevista dalla normativa;
- il provvedimento di esclusione era puntualmente motivato e teneva conto degli altri presupposti normativi, sottolineando come il contratto risolto avesse lo stesso oggetto della gara in esame e che la risoluzione fosse avvenuta in tempi recenti rispetto alla nuova procedura di gara;
- la motivazione dell’esclusione e della conseguente revoca dell’aggiudicazione hanno investito, pertanto, tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie descritta dall’art. 80, comma 5, lettera c-ter), la cui sussistenza comporta l’inaffidabilità professionale dell’operatore economico. Non è necessaria, pertanto, una specifica motivazione sul punto della incidenza dell’illecito professionale contestato sull’affidabilità dell’appaltatore.
Risulta, dunque, definitivamente accertata la legittima esclusione dalla gara.
Nessun interesse al ricorso per l'OE legittimamente escluso
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’OE, correttamente escluso dalla procedura, risulta privo di ogni legittimazione a contestare il provvedimento di aggiudicazione della commessa pubblica.
In altre parole, accertata la legittimità dell'esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, lo stesso è carente di legittimazione ad agire contro la totalità degli atti della gara proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione.
L’interesse strumentale alla ripetizione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto “il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile”.
Questa conclusione, nel caso in esame, non può essere inficiata dal fatto che sia pendente un giudizio di revocazione avverso la decisione del giudice di appello, posto che la revocazione è un rimedio di carattere straordinario volto, appunto, a demolire un giudicato, allo stato, esistente.
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