Aggiudicazione provvisoria: legittima la revoca in caso di false dichiarazioni

L’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale, inidoneo di per sé a ingenerare forme di affidamento tutelabili e dunque un qualsivoglia obbligo risarcitorio

di Redazione tecnica - 08/11/2024

È legittimo il provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione della gara, qualora il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione in merito alla insussistenza di condanne penali, requisito espressamente previsto nella lex specialis ed essendo invece risultato a suo carico un decreto penale di condanna.

In questo caso, la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna valutazione in concreto sui riflessi della violazione degli obblighi dichiarativi sul giudizio di affidabilità, venendo in rilievo un mero atto intermedio del procedimento di gara la cui eventuale revoca non richiede una approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza.

Revoca proposta di aggiudicazione: la SA può farlo in assenza dei requisiti richiesti 

A specificarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 30 ottobre 2024, n. 3591con cui ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento della revoca della proposta di aggiudicazione nell’ambito di una gara indetta per l’affidamento in concessione di beni demaniali.

Il ricorrente era stato nominato contraente provvisorio, con la migliore offerta valida pervenuta, fermo restando che l’Amministrazione riservava l’aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti dichiarati in fase d’offerta.

All’esito dei controlli, nonostante il ricorrente avesse dichiarato ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 di non aver riportato alcuna condanna penale, veniva accertata l’esistenza a suo carico di un decreto penale, da cui era scaturita la revoca di aggiudicazione.

Da qui il ricorso, sull’assunto che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei suoi confronti non trovasse espressa disciplina nell’avviso di gara e che l’effetto decadenziale disposto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 non si potesse applicare nel caso in esame, in quanto la Commissione ha aggiudicato il lotto in ragione della convenienza economica dell’offerta presentata, a nulla rilevando il dato non veritiero riscontrato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata.

Aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale 

Una tesi non condivisa dal Collegio catanese, che ha preliminarmente ricordato il principio secondo cui “non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio”.

Nel caso in esame rileva il fatto che si tratti di un’aggiudicazione provvisoria: secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale - instabile e ad effetti interinali, per la precisione - che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario. Con la conseguenza che la possibilità che ad una aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva costituisce evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare forme di affidamento tutelabili e dunque un qualsivoglia obbligo risarcitorio”.

Non essendo la proposta di aggiudicazione l’atto conclusivo del procedimento, rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione la sua revoca, “il cui esercizio prescinde dall’applicazione dell’art. 21 - quinquies della legge n. 241 del 1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara”.

Nel caso in esame:

  • l’avviso di gara esplicitamente dichiarava che “Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di gara costituisce causa di esclusione dalla procedura”;
  • l’Amministrazione si era espressamente riservata di procedere alla stipula dell’atto di concessione solo nel caso di positiva verifica dei requisiti dichiarati, in particolare l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.

Ne deriva, secondo il TAR, che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato in ragione della falsa dichiarazione resa dal ricorrente, a cui carico risulta un decreto penale di condanna.

Né, concludono i giudici, l’Amministrazione era tenuta ad alcuna valutazione in concreto sui riflessi della violazione degli obblighi dichiarativi sul giudizio di affidabilità del ricorrente, essendo l’aggiudicazione provvisoria, come già chiarito, “mero atto intermedio del procedimento di gara la cui eventuale revoca non richiede, per le ragioni sopra illustrate, una approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza”.

 

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