Agibilità e Stato legittimo: interviene il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: “Non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio”

di Gianluca Oreto - 07/10/2024

Conclusioni e approfondimento

La sentenza del Consiglio di Stato potrebbe far discutere soprattutto perché, recentemente, il TAR Sicilia (sentenza 24 giugno 2024, n. 2046), ha ribadito un costante orientamento della giurisprudenza per cui il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro:

  • il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti;
  • il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.

Ciò premesso, occorre ricordare che la sentenza del Consiglio di Stato è ancorata al caso di specie. E nel caso oggetto dell’intervento dei giudici, il certificato di agibilità emesso dal Comune si dà, sostanzialmente, atto non solo dei requisiti igienico-sanitari ma anche:

  • dell’accatastamento dell’immobile;
  • della conformità alle norme vigenti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001;
  • della conformità dell’opera al progetto approvato;
  • della conformità degli impianti.

Da punto di vista normativo, potrebbe scattare un “alert” leggendo la data di emissione di questo certificato di agibilità: 28 aprile 2016. Una data antecedente alle modifiche introdotte all’art. 24 del Testo Unico Edilizia dal D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2, in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016).

Prima del D.Lgs. n. 222/2016, infatti, il certificato di agibilità veniva rilasciato dal Comune che attestava solo “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati”.

Dopo il D.Lgs. n. 222/2016, si passa dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune, alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) rilasciata da un tecnico che attesta la “sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità” (quindi anche lo stato legittimo).

Nel caso di specie, pur trattandosi di una agibilità rilasciata prima del D.Lgs. n. 222/2016, il Comune ha comunque attestato anche la conformità dell'opera al progetto presentato. Questo a dimostrazione (l’ennesima) del fatto che la lettura della normativa è fondamentale ma poi occorre sempre andare a leggere le carte per verificare in concreto cosa è accaduto.

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