Aiuti di Stato Covid-19, nuova scadenza per l’invio delle autodichiarazioni
Proroga da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli operatori economici
Differito il termine previsto per l’invio delle autodichiarazioni da parte degli operatori che hanno usufruito dei sostegni economici statali legati all’emergenza Covid- 19: con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022, a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata prorogata al 30 novembre 2022 la scadenza per l’invio della dichiarazione sostitutiva.
Autocertificazione per aiuti di Stato: proroga per l'invio
Il documento che gli operatori sono tenuti ad inviare serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. L’autodichiarazione va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito del Fisco o attraverso i canali online di AdE.
Il provvedimento tiene conto di quanto disposto dall’art. 35 del D.L. n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni Fiscali) con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
Scadenze per Partite Iva attive al 2021
L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che anche i contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente e che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021, possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre 2022 oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
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