Altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione
Il testo del Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 che definisce altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
Lo stato legittimo delle abitazioni richiede il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975. Vediamo quali.
Indice degli argomenti
Art. 1 - Altezze dei locali
1. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad
abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi,
i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
(misure derogabili per gli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del
2004, in forza dell'art. 10, comma 2-bis, della legge n. 120 del
2020)
2. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
3. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono
essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i
locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità
montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando
l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del
luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta
di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con
soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al
numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie
dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie
dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una
adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e
tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e
dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del D.M. Sanità 9 giugno 1999,
pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)
Art. 2 - Superficie minima locali
1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
2. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
3. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
4. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3 - Superficie minima monolocale e bilocale
1. Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art. 4 - impianti di riscaldamento
1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
2. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
3. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5 - Illuminazione
1. Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
2. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
3. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6 - Ventilazione meccanica centralizzata e aspirazione
1. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
2. E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
3. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7 - Requisiti bagni
1. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
2. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
3. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8 - Acustica
1. I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
2. All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9 - Abrogazioni
1. Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
Documenti Allegati
Decreto SanitàIL NOTIZIOMETRO