ACCOGLIMENTO DELL’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
01/10/2007
Con sentenza n. 4838 della Sezione IV del Consiglio di Stato del
17 settembre 2007, è stata analizzata la controversa legittimità
del provvedimento n. 1743 del 30 luglio 2003, con cui il Comune di
Silvano Pietra aveva respinto l’istanza di accertamento di
conformità, formulata da un cittadino ai sensi dell’art. 13 della
legge n 47 del 1985 (trasfuso nell’art. 36 del testo unico n 380
del 2001).
Il comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 ordina che “in caso
di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli
articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda”.
Secondo quanto disposto dalla Sezione IV l’appello presentato dal
cittadino viene nuovamente respinto e pertanto viene ribadito
quanto disposto nell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 che consente
l’accoglimento di domande di accertamento di conformità solo in
presenza della duplice conformità: le opere abusive possono
essere oggetto di accoglimento dell’istanza solo quando esse
risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla
data di emanazione dell’atto che esamina l’istanza, ma anche
conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono
commessi gli abusi
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