ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONI
27/02/2006
Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 2006 è stato
pubblicato il Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano recante " Accordo Stato, regioni e
province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma
8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Con l'accordo allegato al provvedimento in argomento viene data attuazione agli articolo 36-quater e 36-quinquies del decreto legislativo n. 626/1994, ove viene demandato alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.
Nell'allegato al provvedimento si fa specifico riferimento:
- ai lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi;
- ai lavoratori addetti ai sistemi ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Come soggetti formatori vengono individuati le regioni e le province autonome, il Ministero del lavoro, l'ISPESL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, gli organismi paritetici e le scuole edili e nel caso di funi anche il Corpo dei Vigile del fuoco ed il Collegio nazionale delle guide alpine
Vengono, poi, definiti puntualmente:
- l'individuazione ed i requisiti dei docenti;
- gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi;
- il programma dei corsi;
- la valutazione e certificazione dei corsisti.
Viene, altresì, disposto, che i datori di lavoro devono far effettuare ai lavoratori formati con cadenza almeno quinquennale, un corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore di cui almeno quattro con contenuti tecnico pratici.
© Riproduzione riservata
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Con l'accordo allegato al provvedimento in argomento viene data attuazione agli articolo 36-quater e 36-quinquies del decreto legislativo n. 626/1994, ove viene demandato alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.
Nell'allegato al provvedimento si fa specifico riferimento:
- ai lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi;
- ai lavoratori addetti ai sistemi ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Come soggetti formatori vengono individuati le regioni e le province autonome, il Ministero del lavoro, l'ISPESL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, gli organismi paritetici e le scuole edili e nel caso di funi anche il Corpo dei Vigile del fuoco ed il Collegio nazionale delle guide alpine
Vengono, poi, definiti puntualmente:
- l'individuazione ed i requisiti dei docenti;
- gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi;
- il programma dei corsi;
- la valutazione e certificazione dei corsisti.
Viene, altresì, disposto, che i datori di lavoro devono far effettuare ai lavoratori formati con cadenza almeno quinquennale, un corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore di cui almeno quattro con contenuti tecnico pratici.
© Riproduzione riservata