AGEVOLAZIONE 36% ANCHE SENZA DIA
14/11/2007
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 325/E del
12 novembre scorso risponde ad una direzione regionale in
riferimento ad un quesito posto dalla stessa in merito gli
adempimenti da porre in essere al fine di fruire della
detrazione del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione di
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 1, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, la Direzione regionale aveva chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in argomento, era possibile sostituire la DIA (Denuncio inizio attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA.
La Direzione centrale, nel precisare che in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l’apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, allegato alla stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.
Sembrerebbe, quindi, che la dichiarazione di inizio dei lavori non sia necessaria nei casi in cui le norme locali non prevedano alcun tutolo abilitativi per la realizzazione degli interveti per i quali viene chiesta la detrazione del 36%. E sembra, dunque, che, nel caso in esame, alla comunicazione da inviare, per raccomandata, al Centro operativo di Pescara, non sia necessario aggiungere allegati.
Ovviamente, però, la risoluzione precisa che l’Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell’agevolazione richiesta ed, in particolare, può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
In relazione, poi, all’eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nel caso in cui non sia necessario alcun titolo abilitativo, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
© Riproduzione riservata
In particolare, la Direzione regionale aveva chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in argomento, era possibile sostituire la DIA (Denuncio inizio attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA.
La Direzione centrale, nel precisare che in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l’apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, allegato alla stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.
Sembrerebbe, quindi, che la dichiarazione di inizio dei lavori non sia necessaria nei casi in cui le norme locali non prevedano alcun tutolo abilitativi per la realizzazione degli interveti per i quali viene chiesta la detrazione del 36%. E sembra, dunque, che, nel caso in esame, alla comunicazione da inviare, per raccomandata, al Centro operativo di Pescara, non sia necessario aggiungere allegati.
Ovviamente, però, la risoluzione precisa che l’Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell’agevolazione richiesta ed, in particolare, può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
In relazione, poi, all’eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nel caso in cui non sia necessario alcun titolo abilitativo, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
A cura di Paolo
Oreto
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