AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICO
06/02/2008
Aggiornate le tariffe incentivanti per la produzione di energia
mediante impianti fotovoltaici. Con la sentenza n.
2125/2006 del 18 ottobre 2006, il TAR Lombardia ha,
infatti, parzialmente annullato l'art. 8.1 del DM 6 febbraio 2006,
stabilendo l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT delle
tariffe per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici le cui
domande di ammissione agli incentivi siano state inoltrate al GSE
entro il 15 febbraio 2006.
La sentenza del TAR lombardo è arrivata a seguito del ricorso presentato a seguito:
Con decreto del 28 luglio 2005, adottato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 387/2003, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, dettava i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Il suddetto decreto ministeriale prevede, a favore dei soggetti responsabili della realizzazione e dell’esercizio di impianti fotovoltaici, l’erogazione di una tariffa incentivante, che è corrisposta per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (art. 7, comma 7, DM 28.7.2005).
L’entità di tale tariffa incentivante varia in funzione della potenza nominale dell’impianto, essendo previsti criteri differenti di determinazione per impianti con potenza nominale rispettivamente inferiore (art. 5) e superiore (art. 6), a 20 kW. L’art. 6, comma 6, del DM 28 luglio 2005, prima della sua sostituzione ad opera del DM 6 febbraio 2006, prevedeva che le tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2 ed all’art. 6, commi 2 e 3, fossero aggiornate a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
In esecuzione del DM 28 luglio 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adottava la deliberazione n. 188/2005, nella quale, fra l’altro, individuava il soggetto attuatore, destinato ad erogare concretamente le tariffe incentivanti e ad effettuare verifiche e controlli.
Ciò premesso, la ricorrente presentava, nella vigenza del DM 28 luglio 2005, ma prima delle modifiche di cui al DM 6 febbraio 2006, più domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW e per la conseguente ammissione al regime dell’incentivazione, ai sensi dell’art. 7 del DM 28.7.2005.
Successivamente alla presentazione delle istanze, con decreto del 6 febbraio 2006, sempre adottato dal Ministero per le Attività Produttive d’intesa con quello dell’Ambiente, erano apportate una serie di modifiche, integrazioni e precisazioni al pregresso DM del 28 luglio 2005.
In particolare, l’art. 4.1 del DM 6 febbraio 2006, sostituiva l’art. 6.6 del DM 28 luglio 2005, che nella nuova versione, così dispone: L’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), all’art. 6, comma 2, lett. b), e all’art. 6, comma 3, lettera b) viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
Inoltre, l’art. 8, comma 1, dispone che le modifiche o integrazioni di cui all’articolo 4 e ad altri articoli del DM 6 febbraio 2.006, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
A seguito dell’adozione del DM 6.2.2006, l’Autorità apportava una serie di modifiche alla deliberazione n. 188/2005, attraverso la deliberazione n. 40/2006.
Contro il DM 6.2.2006 e la delibera 40/2006, l’esponente presentava il ricorso, con il quale si denuncia che attraverso il combinato disposto dell’art. 4.1 e 8.1 del DM 6 febbraio 2006, si sarebbe eliminato, retroattivamente ed in maniera illeggittima, l’adeguamento ISTAT delle tariffe incentivanti, prima assicurato dall’art. 6.6. del DM 28.7.2005 nella sua originaria versione.
Alla sentenza del TAR lombardo che, di fatto, ha dato ragione al ricorrente, è stata, comunque, proposta opposizione al Consiglio di Stato, tuttora pendente; in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, il GSE ha ritenuto di estendere gli effetti della sentenza, riservandosi di ripetere quanto riconosciuto, in caso di riforma della sentenza di primo grado.
Considerando che il tasso di variazione annuo (riferito ai 12 mesi dell'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2007 è risultato pari a 1,7%, per l'anno 2008, la tariffa base aggiornata (al netto della eventuale riduzione e/o dell’eventuale incremento per l'integrazione architettonica) sarà pari a 0,4695 €/kWh per lo scambio sul posto e a 0,4853 €/kWh per la cessione in rete.
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La sentenza del TAR lombardo è arrivata a seguito del ricorso presentato a seguito:
- della violazione dell’art. 11 delle preleggi, oltre che eccesso di potere per violazione del principio di irretroattività di norme e di provvedimenti amministrativi;
- della violazione della disciplina di gara dettata dal DM 28 febbraio 2005, oltre che eccesso di potere per violazione del principio di cristallizzazione del bando di gara e del principio dell’affidamento; giacché il DM del 2005 avrebbe anche la funzione di un vero e proprio bando di gara, a fronte del quale gli operatori presentano le domande di ammissione alle tariffe incentivanti, bando che sarebbe stato modificato dopo la presentazione delle offerte, in violazione del pacifico principio dell’immutabilità della lex specialis della gara;
- eccesso di potere per violazione del principio della buona fede e dell’affidamento;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 387/2003 ed eccesso di potere per irragionevolezza, visto che l’eliminazione dell’adeguamento ISTAT finirebbe per vanificare il ruolo dell’incentivo, impedendo la realizzazione degli obiettivi voluti dalla normativa primaria (D.Lgs. 387/2003).
Con decreto del 28 luglio 2005, adottato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 387/2003, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, dettava i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Il suddetto decreto ministeriale prevede, a favore dei soggetti responsabili della realizzazione e dell’esercizio di impianti fotovoltaici, l’erogazione di una tariffa incentivante, che è corrisposta per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (art. 7, comma 7, DM 28.7.2005).
L’entità di tale tariffa incentivante varia in funzione della potenza nominale dell’impianto, essendo previsti criteri differenti di determinazione per impianti con potenza nominale rispettivamente inferiore (art. 5) e superiore (art. 6), a 20 kW. L’art. 6, comma 6, del DM 28 luglio 2005, prima della sua sostituzione ad opera del DM 6 febbraio 2006, prevedeva che le tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2 ed all’art. 6, commi 2 e 3, fossero aggiornate a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
In esecuzione del DM 28 luglio 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adottava la deliberazione n. 188/2005, nella quale, fra l’altro, individuava il soggetto attuatore, destinato ad erogare concretamente le tariffe incentivanti e ad effettuare verifiche e controlli.
Ciò premesso, la ricorrente presentava, nella vigenza del DM 28 luglio 2005, ma prima delle modifiche di cui al DM 6 febbraio 2006, più domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW e per la conseguente ammissione al regime dell’incentivazione, ai sensi dell’art. 7 del DM 28.7.2005.
Successivamente alla presentazione delle istanze, con decreto del 6 febbraio 2006, sempre adottato dal Ministero per le Attività Produttive d’intesa con quello dell’Ambiente, erano apportate una serie di modifiche, integrazioni e precisazioni al pregresso DM del 28 luglio 2005.
In particolare, l’art. 4.1 del DM 6 febbraio 2006, sostituiva l’art. 6.6 del DM 28 luglio 2005, che nella nuova versione, così dispone: L’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), all’art. 6, comma 2, lett. b), e all’art. 6, comma 3, lettera b) viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
Inoltre, l’art. 8, comma 1, dispone che le modifiche o integrazioni di cui all’articolo 4 e ad altri articoli del DM 6 febbraio 2.006, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
A seguito dell’adozione del DM 6.2.2006, l’Autorità apportava una serie di modifiche alla deliberazione n. 188/2005, attraverso la deliberazione n. 40/2006.
Contro il DM 6.2.2006 e la delibera 40/2006, l’esponente presentava il ricorso, con il quale si denuncia che attraverso il combinato disposto dell’art. 4.1 e 8.1 del DM 6 febbraio 2006, si sarebbe eliminato, retroattivamente ed in maniera illeggittima, l’adeguamento ISTAT delle tariffe incentivanti, prima assicurato dall’art. 6.6. del DM 28.7.2005 nella sua originaria versione.
Alla sentenza del TAR lombardo che, di fatto, ha dato ragione al ricorrente, è stata, comunque, proposta opposizione al Consiglio di Stato, tuttora pendente; in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, il GSE ha ritenuto di estendere gli effetti della sentenza, riservandosi di ripetere quanto riconosciuto, in caso di riforma della sentenza di primo grado.
Considerando che il tasso di variazione annuo (riferito ai 12 mesi dell'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2007 è risultato pari a 1,7%, per l'anno 2008, la tariffa base aggiornata (al netto della eventuale riduzione e/o dell’eventuale incremento per l'integrazione architettonica) sarà pari a 0,4695 €/kWh per lo scambio sul posto e a 0,4853 €/kWh per la cessione in rete.
A cura di Ilenia
Cicirello
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