AL SENATO IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA

24/04/2007

E’ giunto al Senato il disegno di legge “Delega al Governo per l`emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, assegnato in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Lavoro, che ne ha avviato tempestivamente l’esame (DDL 1507/S - Relatore Sen. Giorgio Roilo del Gruppo parlamentare dell’Ulivo).
Il testo normativo prevede la delega all’Esecutivo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti al riordino e l’aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in conformità all’art. 117 Cost. (sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni) e “garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

In particolare, tra i numerosi principi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà uniformarsi nell’adozione dei provvedimenti delegati, viene previsto, tra l’altro:
  • l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
  • la semplificazione degli adempimenti “meramente formali” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle PMI;
  • il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
  • la revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al ruolo del rappresentate per la sicurezza territoriale;
  • la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, quali strumenti di supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche o organizzative atte a garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • la valorizzazione degli accordi aziendali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che possano orientare i comportamenti dei datori di lavoro.
Tra gli altri criteri vengono previsti, altresì:
  • la riformulazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati, tenendo conto sia della responsabilità e funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, sia della natura formale o sostanziale della violazione. Al riguardo, viene disposta, tra l’altro, la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio; la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda previste nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento; la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una multa fino 100.000 euro per le infrazioni non punite con sanzioni penali; l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al DLgs 231/2001, con previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive;
  • la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso, in particolare, la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall’INAIL quali proprie spese istituzionali; il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL (nei limiti delle proprie spese istituzionali); la razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui al DLgs 758/94 e al DLgs 626/94;
  • la revisione della normativa in materia di appalti con la previsione di misure volte a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con riguardo in particolare ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l`idoneità tecnico professionale delle imprese, considerando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale parametro vincolante per la partecipazione alle gare di appalti e subappalti pubblici, nonché per l`accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici. Vengono previste, altresì, misure per la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di assicurare che l’assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
I decreti legislativi saranno adottati su proposta dei Ministri del Lavoro, della Previdenza sociale, della Salute, delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sugli Schemi dei decreti è previsto, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari di merito.
Entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore potranno essere adottate norme correttive ed integrative.

Fonte: ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Ddl. Sicurezza .pdf