AL VIA LA ROTTAMAZIONE DEL FRIGO
08/05/2007
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2007, n.
24/E vengono chiarite le modalità per l’accesso alla detrazione
IRPEF per l’acquisto di frigoriferi e congelatori ad alto
risparmio energetico ed alla contestuale rottamazione degli
apparecchi vecchi a basso risparmio energetico, secondo quanto
stabilito dalla Finanziaria 2007.
Le agevolazioni valgono per acquisti nell’arco temporale 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 e si riferiscono a prodotti quali frigoriferi e congelatori (o combinati) a classe energetica a partire dalla A+, tramutate in detrazione IRPEF del 20% dei costi sostenuti a carico del contribuente, per un massimo di 200 euro per ciascun prodotto.
Nel calcolo del 20%, inoltre, devono essere prese in considerazione anche le eventuali spese sostenute per il trasporto, l’installazione e lo smaltimento del vecchio prodotto.
Riguardo alle modalità di accesso alle agevolazioni, occorrerà conservare l’attestazione dell’acquisto nella quale risulta sia la tipologia di prodotto acquistato (con l’indicazione della classe energetica) che la data di acquisto stessa, unitamente alla prova della rottamazione del vecchio prodotto a basso risparmio energetico, con possibilità di autocertificazione proprio per quest’ultimo adempimento.
Nell’autocertificazione della rottamazione, il contribuente dovrà inserire tutti i dati del prodotto rottamato, unitamente alle modalità di rottamazione stessa, compresa l’indicazione dell’azienda che provvede alla materiale distruzione.
Tutta la documentazione va conservata ed esibita su richiesta degli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria.
© Riproduzione riservata
Le agevolazioni valgono per acquisti nell’arco temporale 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 e si riferiscono a prodotti quali frigoriferi e congelatori (o combinati) a classe energetica a partire dalla A+, tramutate in detrazione IRPEF del 20% dei costi sostenuti a carico del contribuente, per un massimo di 200 euro per ciascun prodotto.
Nel calcolo del 20%, inoltre, devono essere prese in considerazione anche le eventuali spese sostenute per il trasporto, l’installazione e lo smaltimento del vecchio prodotto.
Riguardo alle modalità di accesso alle agevolazioni, occorrerà conservare l’attestazione dell’acquisto nella quale risulta sia la tipologia di prodotto acquistato (con l’indicazione della classe energetica) che la data di acquisto stessa, unitamente alla prova della rottamazione del vecchio prodotto a basso risparmio energetico, con possibilità di autocertificazione proprio per quest’ultimo adempimento.
Nell’autocertificazione della rottamazione, il contribuente dovrà inserire tutti i dati del prodotto rottamato, unitamente alle modalità di rottamazione stessa, compresa l’indicazione dell’azienda che provvede alla materiale distruzione.
Tutta la documentazione va conservata ed esibita su richiesta degli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria.
A cura di Paola
Bivona
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