ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI

23/02/2007

La presidenza del consiglio dei ministri, con delibera 19 gennaio 2007, ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale parte degli articoli della legge della regione Abruzzo 8 novembre 2006, inerente modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sui lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica.
La motivazione risiede nella compatibilità tra le due disposizioni della legge regionale in materia di collaudo rispetto al codice unico dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il codice unico dei contratti, infatti, stabilisce che le regioni non possono precedere una norma differente da quella statale: unica possibilità per le regioni è quella di uniformasi a tale disciplina riferendosi così, anche al D.P.R. n. 554/1999.
La regione Abruzzo, non tenendo in considerazione le norme nazionali, ha lasciato in vita l’albo regionale dei collaudatori, fino a nuove disposizioni regionali in materia di collaudi di opere pubbliche: dietro front, quindi, in quanto le regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice dei contratti, andando in contrasto con l’articolo 117, secondo comma della Costituzione.

A cura di Paola Bivona


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