ANAC, Vigilanza e accertamenti ispettivi: definiti i criteri interpretativi del Regolamento
08/05/2015
Definiti i criteri intepretativi relativi al Regolamento ANAC in
materia di vigilanza e accertamenti ispettivi. E' stato, infatti,
depositato il 7 maggio 2015 il Comunicato del Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 28 aprile 2015 recante
"Criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di
attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre
2014 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre
2014, in vigore dal 30 dicembre 2014".
All'interno del comunicato viene precisato che nei primi mesi di attuazione del Regolamento sono emersi alcuni problemi interpretativi che possono essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica del Regolamento medesimo, ma con una rilettura, anche sistematica dell'articolato di cui si compone.
Il primo quesito riguarda la gestione dei numerosissimi esposti anonimi e che, in alcuni casi, hanno contenuti assolutamente generici e appaiono, quindi, inidonei a qualunque utilizzo mentre, in altri casi, contengono notizie che potrebbero, in astratto, essere utili per l'attività di vigilanza oggetto del regolamento.
La lettura corretta della norma regolamentare presuppone che gli esposti anonimi, giunti in qualsiasi modo all'Autorità, anche se indirizzati al Presidente o ai Consiglieri, debbano essere assegnati agli uffici di vigilanza. Successivamente all'assegnazione, spetta al dirigente dell'Ufficio operare una preliminare selezione degli anonimi.
La regola generale è che essi debbano essere archiviati e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità.
L'eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati.
Il secondo aspetto problematico del Regolamento riguarda la corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, nella parte in cui stabilisce testualmente "il termine per l'avvio del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto", letta in combinato con l'art. 6, comma 3, secondo cui "l'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento".
Il principio espresso dalle due disposizioni si ispira ad una esigenza di semplificazione delle attività degli Uffici e vuole evitare che gli Uffici medesimi, in presenza di un numero elevatissimo di atti ad essi assegnati, siano gravati dall'onere di comunicare a tutti gli istanti l'eventuale archiviazione del procedimento.
Essendo, il termine di cui al citato art. 9 comma 1 ordinatorio, nel caso in cui l'Ufficio, anche per gli enormi carichi di lavoro, non riesca ad attivare entro il predetto termine di 30 giorni l'attività di vigilanza non perde tuttavia la possibilità di procedere all'avvio dell'istruttoria medesima, anche attraverso l'esercizio dei poteri e delle richieste, di cui all'art. 12 del Regolamento.
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All'interno del comunicato viene precisato che nei primi mesi di attuazione del Regolamento sono emersi alcuni problemi interpretativi che possono essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica del Regolamento medesimo, ma con una rilettura, anche sistematica dell'articolato di cui si compone.
Il primo quesito riguarda la gestione dei numerosissimi esposti anonimi e che, in alcuni casi, hanno contenuti assolutamente generici e appaiono, quindi, inidonei a qualunque utilizzo mentre, in altri casi, contengono notizie che potrebbero, in astratto, essere utili per l'attività di vigilanza oggetto del regolamento.
La lettura corretta della norma regolamentare presuppone che gli esposti anonimi, giunti in qualsiasi modo all'Autorità, anche se indirizzati al Presidente o ai Consiglieri, debbano essere assegnati agli uffici di vigilanza. Successivamente all'assegnazione, spetta al dirigente dell'Ufficio operare una preliminare selezione degli anonimi.
La regola generale è che essi debbano essere archiviati e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità.
L'eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati.
Il secondo aspetto problematico del Regolamento riguarda la corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, nella parte in cui stabilisce testualmente "il termine per l'avvio del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto", letta in combinato con l'art. 6, comma 3, secondo cui "l'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento".
Il principio espresso dalle due disposizioni si ispira ad una esigenza di semplificazione delle attività degli Uffici e vuole evitare che gli Uffici medesimi, in presenza di un numero elevatissimo di atti ad essi assegnati, siano gravati dall'onere di comunicare a tutti gli istanti l'eventuale archiviazione del procedimento.
Essendo, il termine di cui al citato art. 9 comma 1 ordinatorio, nel caso in cui l'Ufficio, anche per gli enormi carichi di lavoro, non riesca ad attivare entro il predetto termine di 30 giorni l'attività di vigilanza non perde tuttavia la possibilità di procedere all'avvio dell'istruttoria medesima, anche attraverso l'esercizio dei poteri e delle richieste, di cui all'art. 12 del Regolamento.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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