ANAC: intermediari e garanzie provvisorie e definitive

07/07/2015

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con un comunicato dell'1 luglio 2015 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta previste dall'art. 75 e le garanzie definitive di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni" successivamente alle segnalazioni di alcune stazioni appaltanti sul protrarsi del fenomeno, da parte degli operatori economici, di garanzie a corredo dell'offerta ex art. 75 e di garanzie definitive ex 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussione, rilasciate da intermediari non autorizzati ha precisato quanto segue:
  • l'art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest'ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • l'art. 113 del Codice dei contratti prevede che la garanzia definitiva è costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità individuate dall'art. 75 del Codice;
  • l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993, non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo.

Sulla base di queste precisazioni, il Presidente Raffaele Cantone ha precisato che fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).
Al fine di assicurare che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it.

A cura di Gabriele Bivona


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