ANAC sulle false dichiarazioni e sanzioni: obbligo di segnalazione
16/02/2016
Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con un comunicato del 3 febbraio 2016 è intervenuto sull’obbligo di segnalazione all’Autorità da parte delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 48, commi 1 e 2del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2206) a seguito dell’adozione di un provvedimento con accertamento dell’imputabilità con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini della qualificazione.
Nel Comunicato il Presidente Cantone pecisa che “poiché l’attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore a Euro 150.000, si è ritenuto che la decadenza dell’attestazione conseguita sulla base di falsa dichiarazione o falsa documentazione, possa produrre effetti anche ai fini di quanto previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del d.l.vo 163/2006 , in quanto contestabile all’o.e. la consapevole produzione di un’attestazione di qualificazione affetta da falsità” con la conseguenza che nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione, affetta da falsità, si profila la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 1, dell’art. 48, del codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), con l’attivazione a carico della Stazione appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell’obbligo di segnalazione verso l’Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara.
In allegato il testo integrale del Comunicato del Presidente dell’ANAC
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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