APE (Attestato di Prestazione Energetica): dal MiSE chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia
04/08/2016
Come ormai tutti i tecnici sono a conoscenza, l'1 ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Dopo un primo documento di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento contenente una nuova serie di FAQ a beneficio degli operatori del settore. Il documento, che conta oltre 70 risposte a domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria. Nel dettaglio il documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel mese di ottobre 2015, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Ecco alcune FAQ relative al DM Requisiti Minimi
Domanda - Come si regolamenta il cambio di
destinazione d’uso?
Risposta - Nel contesto del DM Requisiti Minimi il
cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei
casi:
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento.
Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.
Domanda - Nel caso di ampliamento o
sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15%
di quello esistente, ma legato all’edificio esistente e non
scorporabile né come impianti né come involucro (ad esempio una
mansarda), i requisiti da rispettare riguardano l’intera unità
immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo la parte
ampliata?
Risposta - Come riportato nello stesso comma 1
lettera b), in questi casi la verifica del rispetto dei requisiti
deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
La tabella 4 al capitolo 6 fornisce un quadro di sintesi delle
prescrizioni e delle verifiche di legge che vanno rispettate per la
parte ampliata.
Domanda - Nel caso di ampliamento o
sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato inferiore al 15%
di quello esistente e inferiore a 500 m3, sono previsti
requisiti?
Risposta - Sì, sono previsti requisiti in funzione
dell’ambito in cui si ricade. Qualora gli interventi insistano su
una superficie superiore al 25% della superficie disperdente
(intesa come superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la
parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le
ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a
seconda dei casi).
Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie
disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli
interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario
rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni
energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque
un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Domanda - In caso di un ampliamento >15%,
quindi assimilato a nuova costruzione, il decreto specifica che la
verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla
nuova porzione di edificio. Nel caso in cui, però, si decida di
intervenire facendo un ampliamento e contemporaneamente un
intervento sull’involucro della parte esistente dell’edificio
(ristrutturazione importante di secondo livello), quali verifiche
devono essere condotte? Occorre mantenere distinte le due verifiche
(e quindi le relative relazioni), sulla parte ampliata e sulla
parte esistente dell’edificio, o un tipo di verifica ingloba anche
l’altra parte e quindi viene fatta una verifica complessiva (unica
relazione) con le verifiche più restrittive?
Risposta - Nel caso di ampliamento e contemporanea
ristrutturazione importante di secondo livello occorrerà rispettare
i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione
alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata,
mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni.
Domanda - Come si calcola la percentuale di
superficie di intervento per stabilire l’ambito di applicazione
dell’intervento?
Risposta - Secondo il D.lgs.192/05 e s.m.i. un
edificio esistente è sottoposto a “ristrutturazione importante
quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e
non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria,
ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il
25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio,
comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo
costituiscono”.
Da tale definizione si evince che la superficie su cui calcolare la
percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero
edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che
lo compongono.
Domanda - Cosa si intende con ristrutturazione
dell’impianto termico?
Risposta - La ristrutturazione di un impianto
termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che
comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione
che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano
in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
da centralizzato a impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in
parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Domanda - Un intervento su più del 50% della
superficie dell’involucro dell’intero edificio unito alla
sostituzione del generatore, ricade nel caso di ristrutturazione
importante di primo livello?
Risposta - No, questo caso ricade nella
ristrutturazione importante di secondo livello. La ristrutturazione
importante di primo livello prevede, infatti, che vi sia
ristrutturazione dell’impianto termico, così come definito dal
D.lgs.192, e non solo la sostituzione del generatore.
Domanda - Quando l’intervento interessa
l’involucro edilizio con un’incidenza maggiore del 50% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio senza
intervenire sull’impianto, si ricade nell’ambito di una
ristrutturazione importante di secondo livello. In questo caso
occorre rispettare l’obbligo di integrazione FER?
Risposta - Gli obblighi sulle fonti energetiche
rinnovabili sono definite dal D.lgs.28/11. Qualora una
ristrutturazione importante di secondo livello si configuri anche
come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs.
28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di
quest’ultimo. In caso contrario no.
Domanda - Nel caso di riqualificazione
energetica con isolamento dall'interno, la verifica della
trasmittanza deve tenere conto anche dell'effetto dei ponti
termici?
Risposta - Sì, nel calcolo sull’edificio reale
vanno computati i ponti termici presenti poiché le trasmittanze
limite di cui alle tabelle dell’appendice B si considerano
comprensive dei ponti termici.
Domanda - Cosa occorre indicare come potenza
dell’impianto nel caso di illuminazione?
Risposta - Si indichi la somma delle potenze per
l’illuminazione interna degli ambienti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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