APPALTO-CONCORSO NON PREVISTO COME METODO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

16/09/2009

L'appalto-concorso è una forma di gara non più prevista dal Dlgs 163/2006 e che veniva utilizzata quando l'amministrazione aveva necessità di avvalersi di imprese particolarmente idonee a predisporre progetti di opere che, caratterizzate da obiettiva complessità tecnica, richiedano profonda competenza ed abilità costruttiva ed inventiva non possedute dalla stazione appaltante.

Con questa affermazione, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5433 del 10 settembre 2009, ha rigettato un appello per la riforma della sentenza di un TAR che aveva correttamente annullato l'aggiudicazione definitiva di una gara, a seguito del giudizio asseverato dalla funzione di consulente tecnico conferita ad un esperto.

L'ATI in questione, come motivo principale dell'appello, contestava il fatto che l'art. 1 del disciplinare di gara prevedeva come metodo di aggiudicazione l'appalto-concorso e che ove si fosse vagliata la lex specialis della gara alla stregua di tale presupposto, molto probabilmente non si sarebbe disposta la consulenza tecnica d'ufficio e la conseguente revoca dell'aggiudicazione. Secondo l'appellante vi è stata una inversione logica così che sono state considerate decisive prescrizioni prive di tale valore nel disciplinare così che, in esito a ciò, il giudice amministrativo ha finito per sovrapporre il proprio apprezzamento a quello della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice.

I giudici del CdS hanno rilevato che alla luce di quanto prevede il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'appalto concorso non è più previsto quale metodo di aggiudicazione degli appalti pubblici e che il riferimento al contenuto del disciplinare deve essere letto come un refuso frutto di una predisposizione del bando di qualche mese antecedente la pubblicazione dello stesso (l'anno è il 2006, nella seconda metà del quale è entrato in vigore il codice dei contratti pubblici).
Conseguentemente, cade il motivo principale del ricorso che si riferiva alla natura del metodo di aggiudicazione.

Inoltre, le conclusioni del TAR non sono tuttavia il frutto di una dissertazione scientifica, ma costituiscono l'esito di un giudizio asseverato dalla funzione di consulente tecnico conferita ad un esperto della materia che, rispondendo ai quesiti del tribunale, ha esaminato le planimetrie, rilevando una non conformità con il computo metrico estimativo.

Infine, il metodo correttamente indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione pubblicata sulla gazzetta ufficiale era costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa, coerentemente con gli articoli 14, 15, 53, 54, 55 e 83 del dlgs n. 163/2006. Rispetto a tali precetti è scomparsa la previsione dell'appalto concorso, il quale non può essere invocato per l'indubbio contrasto con la nuova struttura e funzione delle metodiche contrattuali ammesse dallo stesso codice recato nel citato decreto legislativo n. 163/2006 più volte corretto. Cadendo, l'argomento presupposto dell'intero mezzo e, con esso, la teorica di una possibile divergenza tra progetto guida elaborato dalla stazione appaltante e progettazione esecutiva, che deve, per contro, porsi in assoluta aderenza a quello. Con tale osservazione cade anche il secondo motivo d'appello, che presuppone, proprio in ragione dello specifico strumento costituito dall'appalto concorso, la possibilità di un adeguamento successivo alle prescrizioni recate nel progetto guida proposto dall'Amministrazione. Ciò non è più consentito dall'ordinamento del settore e questa osservazione travolge ogni rilievo volto a immettere nella materia una figura procedurale ormai espunta.

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A cura di Ilenia Cicirello


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