APPALTO INTEGRATO
13/06/2007
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con la deliberazione n. 164 del 23 maggio
scorso interviene in merito all’istanza di parere per la soluzione
delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dalla ANCE Catania relativamente
a due appalti integrati banditi dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” dell’Università di
Palermo.
La stazione appaltante aveva inserito nei bandi la richiesta alle imprese partecipanti del possesso dei requisiti di progettazione di cui all’articolo 63 del d. P.R. 554/1999 nonché il rinvio ai disposti dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo. n. 163/2006.
I due bandi di appalto integrato prevedevano, poi, al punto 11.3, due separate ed autonome procedure per l’individuazione del progettista e dell’appaltatore e precisamente quella di cui all’articolo 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del progettista e quella di cui all’articolo 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’individuazione dell’appaltatore; ma tale procedure non trovano riscontro alcuno nella disciplina di settore.
L’Autorità per la vigilanza ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sino all’1 agosto 2007, risultano non applicabili ai bandi in corso di pubblicazione così come previsto dal primo decreto correttivo del Codice (D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007) precisando che la inapplicabilità del citato articolo 53, commi 2 e 3 nasce già con il decreto legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito in legge n. 228 del 12 luglio 2006.
Fino alla data dell’1 agosto 2007, al fine di evitare un vuoto normativo, continuano ad applicarsi, per quanto attiene le procedure ad appalto integrato, le disposizioni di cui alla legge 109/1994.
Vale la pena, però, segnalare che il Consiglio di Stato nel parere espresso sul secondo decreto correttivo nell’adunanza n. 1750 dello scorso 6 giugno ha bocciato la sospensione della disciplina dell’appalto integrato perché si tratta di una norma self-executing e che, dunque, è comunque recepita sui territori degli stati membri sin dall’entrata in vigore della direttiva comunitaria 2004/18/CE.
Ci troviamo, dunque, su due posizioni che, sembrano antitetiche: da una parte il Consiglio di Stato che afferma, di fatto la vigenza delle norme sull’appalto integrato perché di natura self-executing e dall’altra parte l’Autorità di vigilanza che boccia due bandi di gara di appalto integrato perché rispettosi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi della direttiva europea. Chi avrà ragione?
© Riproduzione riservata
La stazione appaltante aveva inserito nei bandi la richiesta alle imprese partecipanti del possesso dei requisiti di progettazione di cui all’articolo 63 del d. P.R. 554/1999 nonché il rinvio ai disposti dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo. n. 163/2006.
I due bandi di appalto integrato prevedevano, poi, al punto 11.3, due separate ed autonome procedure per l’individuazione del progettista e dell’appaltatore e precisamente quella di cui all’articolo 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del progettista e quella di cui all’articolo 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’individuazione dell’appaltatore; ma tale procedure non trovano riscontro alcuno nella disciplina di settore.
L’Autorità per la vigilanza ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sino all’1 agosto 2007, risultano non applicabili ai bandi in corso di pubblicazione così come previsto dal primo decreto correttivo del Codice (D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007) precisando che la inapplicabilità del citato articolo 53, commi 2 e 3 nasce già con il decreto legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito in legge n. 228 del 12 luglio 2006.
Fino alla data dell’1 agosto 2007, al fine di evitare un vuoto normativo, continuano ad applicarsi, per quanto attiene le procedure ad appalto integrato, le disposizioni di cui alla legge 109/1994.
Vale la pena, però, segnalare che il Consiglio di Stato nel parere espresso sul secondo decreto correttivo nell’adunanza n. 1750 dello scorso 6 giugno ha bocciato la sospensione della disciplina dell’appalto integrato perché si tratta di una norma self-executing e che, dunque, è comunque recepita sui territori degli stati membri sin dall’entrata in vigore della direttiva comunitaria 2004/18/CE.
Ci troviamo, dunque, su due posizioni che, sembrano antitetiche: da una parte il Consiglio di Stato che afferma, di fatto la vigenza delle norme sull’appalto integrato perché di natura self-executing e dall’altra parte l’Autorità di vigilanza che boccia due bandi di gara di appalto integrato perché rispettosi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi della direttiva europea. Chi avrà ragione?
A cura di Paolo
Oreto
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