APPLICAZIONE E REQUISITI
19/01/2007
È partita l'1 gennaio 2007 l'inversione contabile nei confronti dei
subappalti e, come nell'applicazione di ogni nuova norma, il
marasma di interpretazioni è sfociato in un'atmosfera surreale di
profonda incertezza generale, in un settore che già negli ultimi
tempi, dopo l'entrata in vigore del codice per gli appalti, stava
cercando di metabolizzare le nuove disposizioni.
Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile a tutte quelle operazioni per le quali, a partire dall'1 gennaio, sarà emessa fattura o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso, ed è circoscritto alle sole prestazioni di servizi resi da soggetti subappaltatori sulla base di contratti di appalto o d'opera.
Questo vuol dire che tutti gli operatori che realizzano la cessazione dei beni, non influendo sulla posa in opera, e tutti i professionisti che operano con altre forme contrattuali quali ad esempio le prestazioni d'opera intellettuale, non sono in alcun modo interessati dal reverse charge.
Ma questa distinzione è più facile farla a parole che applicarla materialmente. Si pensi ad esempio alle forniture con posa in opera di semplici mattonelle: in questo caso, come espressamente indicato dagli articoli 1655 e 2222 del codice civile, il contratto che viene stipulato non è di semplice fornitura con posa in opera, ma un vero e proprio contratto di appalto, in quanto nel caso in cui il pavimento non sia realizzato a perfetta regola d'arte come da contratto il conduttore vuole avere un referente cui contestare i lavori.
Per quanto riguarda, invece, i contratti di noleggio di macchine e attrezzature da cantiere per la costruzione o demolizione, come evidenziato dalle prime indicazioni dell'amministrazione finanziaria sull'inversione contabile in edilizia, diffuse con circolare 37/E del 29 Dicembre scorso, sono esclusi dalla disciplina del reverse charge ai fini IVA.
Tra i chiarimenti della circolare viene precisato che il settore edile cui fa riferimento la nuova norma introdotta dal comma 44 della nuova Finanziaria 2007, deve essere identificato nell'attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004. Detta tabella indica i codici per le attività di costruzioni utilizzati dai subappaltatori nei documenti e nelle dichiarazioni presentate all'agenzia delle Entrate. in questo senso la soluzione adottata circoscrive, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni realizzate sulla base dei contratti d'appalto o d'opera rese da imprese subappaltatrici per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge.
Ciò nonostante, tra i codici contenuti nella sezione F della tabella c'è anche il codice 45.50.0 relativo al noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore. Questo codice costituisce un contratto anomalo (e non contemplato dal codice civile) che non può essere assimilato al contratto d'appalto o d'opera i quali rientrano nella categoria dei cosiddetti contratti di risultato.
Questo significa che le imprese identificate dal codice 45.50.0 che svolgono l'attività nel settore edile, non sono mai interessate al sistema dell'inversione contabile ai fini Iva. Naturalmente, le imprese, coerentemente con il proprio codice, devono effettuare contratti di noleggio, poiché se sottoscrivono contratti d'appalto o d'opera con i propri committenti, è evidente che rientrerebbero nel reverse charge (chiaramente in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma).
La possibilità è quindi quella di stipulare un contratto di appalto pattuendo l'impiego di un mezzo per un tempo determinato ai fini dell'assolvimento del contratto. Se le parti si accordano dunque per la realizzazione dell'opera, non si parla più di noleggio bensì di contratto di appalto con tutte le conseguenze ai fini del reverse charge.
Sull'argomento arrivano, per altro, alcuni chiarimenti dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che con una nota di ieri 18 gennaio, tenendo conto delle precisazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 37/E del 29 dicembre 2006, fornisce una serie di orientamenti sui dubbi più ricorrenti.
L'ANCE ha,peraltro, intrapreso le più opportune iniziative affinché l`amministrazione finanziaria si pronunci in tempi brevi sulla correttezza delle precisazioni che seguono.
1. Applicabilità del Reverse Charge per i pagamenti effettuati dall'1 gennaio 2007
La disciplina del Reverse Charge si applica in relazione alle fatture relative alle prestazioni di subappalto emesse dall'1 gennaio 2007. Pertanto, nell'ipotesi di pagamento nel 2007, di fatture emesse nel 2006 (es. fatture pagate a 60 giorni dall'emissione), l'inversione contabile non trova applicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3-4, del D.P.R. 633/1972 il quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi, le operazioni, agli effetti dell'IVA si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, ovvero comunque all'atto di emissione della fattura, se precedente.
Pertanto, le suddette operazioni si considerano effettuate nel 2006 e il Reverse Charge non trova applicazione, poiché in vigore per le fatture emesse dall'1 gennaio 2007.
2. Inapplicabilità del Reverse Charge per i noli a caldo
Il nolo a caldo si configura come una prestazione di servizi, diversa dal contratto di appalto.
Pertanto, ancorché l'operazione sia effettuata nei confronti di un appaltatore, da un soggetto che utilizza il codice 45.50.0 nella sezione F della Tabella Atecofin 2004, l'inversione contabile non trova applicazione in quanto non si tratta di contratto di subappalto, ma di noleggio.
3. Fornitura con posa in opera di pavimenti
L'inversione contabile non trova applicazione nel contratto di fornitura con posa in opera di pavimenti, come precisato nella Circolare n.37/E del 29 dicembre 2006. Infatti, anche se la stessa viene resa nei confronti di un soggetto appaltatore, si tratta di una cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal contratto di subappalto, e diversa altresì dalla mera prestazione d'opera (es. posa in opera di pavimenti acquistati direttamente dall`appaltatore). Queste ultime due fattispecie (contratto di subappalto e prestazione d'opera), rientrano, invece, nella disciplina del Reverse Charge.
4. Applicabilità del Reverse Charge nell'ipotesi di General Contractor o di Associazione Temporanea di impresa (A.T.I.)
Nell'ipotesi in cui l'affidamento dei lavori sia conferito a un General Contractor (art.176 D.Lgs n. 193/2006 - Nuovo codice dei contratti pubblici), l'inversione contabile non trova applicazione in quanto le funzioni svolte da tale soggetto attengono all'intero iter amministrativo diretto alla realizzazione di un'opera e che vanno dalla progettazione, al finanziamento, agli espropri, alla direzione dei lavori ed, eventualmente, all'esecuzione di parte dei lavori. Pertanto, relativamente alla parte dei lavori affidati a terzi, si ravvisano gli estremi di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in questa specifica funzione, il General Contractor è destinatario di funzioni proprie dell'Ente appaltante.
Nell'ipotesi, invece, di associazioni temporanee di imprese, come precisato nella circolare n. 37/E del 2006, il Reverse Charge non trova applicazione in quanto le imprese associate risultano appaltatori di lavori e non subappaltatori. Per contro, l'inversione contabile trova applicazione nell'ipotesi in cui le imprese associate affidino l'esecuzione dei lavori ad un'impresa terza, ovvero nell'ipotesi in cui una delle imprese associate affida la propria quota di lavori ad un'altra delle imprese associate medesime. In tali due casi, infatti, si ravvisano gli estremi di un contratto di subappalto.
5. Errore nell'applicazione del Reverse Charge
Nell'ipotesi in cui un subappaltatore non applichi la disciplina del Reverse Charge, e, pertanto, emetta fattura con IVA al proprio committente, il destinatario della prestazione (appaltatore) che paga l'IVA in via di rivalsa, non può portare in detrazione l'imposta che gli è stata erroneamente addebitata, fermo restando il suo diritto al rimborso dell'imposta, che deve essergli corrisposto direttamente dal subappaltatore. Quest'ultimo, a sua volta, ha diritto alla richiesta di rimborso all'erario dell'IVA versata. Nell'ipotesi in cui l'errore viene ravvisato entro 12 mesi dall'emissione della fattura, il prestatore ha la possibilità di rettificare la fattura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, recuperando l'imposta versata e regolarizzando in tal modo la situazione anche nei confronti del soggetto che ha ricevuto la prestazione.
6. Responsabilità per l'applicazione della corretta aliquota IVA nel regime del Reverse Charge
Nel settore edilizio, il soggetto responsabile tenuto all'applicazione della corretta aliquota IVA ( 4, 10 e 20%), è colui che esegue la prestazione. Allo stesso tempo, nell'ipotesi di contratto di appalto per il quale è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata, la stessa aliquota si applica anche nelle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione che per l'applicazione dell'IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore).
In sostanza, anche in presenza di Reverse Charge, l'appaltatore che riceve la prestazione dal subappaltatore deve integrare la fattura applicando l'aliquota IVA prevista per la prestazione eseguita dal subappaltatore (esempio 4% se trattasi di subappalto eseguito per la costruzione della cosiddetta prima casa; n. 39 Tab. A, parte II, D.P.R. 633/72).
Infatti, il Reverse Charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile. Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, sullo stesso ricade la responsabilità dell'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare.
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Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile a tutte quelle operazioni per le quali, a partire dall'1 gennaio, sarà emessa fattura o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso, ed è circoscritto alle sole prestazioni di servizi resi da soggetti subappaltatori sulla base di contratti di appalto o d'opera.
Questo vuol dire che tutti gli operatori che realizzano la cessazione dei beni, non influendo sulla posa in opera, e tutti i professionisti che operano con altre forme contrattuali quali ad esempio le prestazioni d'opera intellettuale, non sono in alcun modo interessati dal reverse charge.
Ma questa distinzione è più facile farla a parole che applicarla materialmente. Si pensi ad esempio alle forniture con posa in opera di semplici mattonelle: in questo caso, come espressamente indicato dagli articoli 1655 e 2222 del codice civile, il contratto che viene stipulato non è di semplice fornitura con posa in opera, ma un vero e proprio contratto di appalto, in quanto nel caso in cui il pavimento non sia realizzato a perfetta regola d'arte come da contratto il conduttore vuole avere un referente cui contestare i lavori.
Per quanto riguarda, invece, i contratti di noleggio di macchine e attrezzature da cantiere per la costruzione o demolizione, come evidenziato dalle prime indicazioni dell'amministrazione finanziaria sull'inversione contabile in edilizia, diffuse con circolare 37/E del 29 Dicembre scorso, sono esclusi dalla disciplina del reverse charge ai fini IVA.
Tra i chiarimenti della circolare viene precisato che il settore edile cui fa riferimento la nuova norma introdotta dal comma 44 della nuova Finanziaria 2007, deve essere identificato nell'attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004. Detta tabella indica i codici per le attività di costruzioni utilizzati dai subappaltatori nei documenti e nelle dichiarazioni presentate all'agenzia delle Entrate. in questo senso la soluzione adottata circoscrive, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni realizzate sulla base dei contratti d'appalto o d'opera rese da imprese subappaltatrici per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge.
Ciò nonostante, tra i codici contenuti nella sezione F della tabella c'è anche il codice 45.50.0 relativo al noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore. Questo codice costituisce un contratto anomalo (e non contemplato dal codice civile) che non può essere assimilato al contratto d'appalto o d'opera i quali rientrano nella categoria dei cosiddetti contratti di risultato.
Questo significa che le imprese identificate dal codice 45.50.0 che svolgono l'attività nel settore edile, non sono mai interessate al sistema dell'inversione contabile ai fini Iva. Naturalmente, le imprese, coerentemente con il proprio codice, devono effettuare contratti di noleggio, poiché se sottoscrivono contratti d'appalto o d'opera con i propri committenti, è evidente che rientrerebbero nel reverse charge (chiaramente in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma).
La possibilità è quindi quella di stipulare un contratto di appalto pattuendo l'impiego di un mezzo per un tempo determinato ai fini dell'assolvimento del contratto. Se le parti si accordano dunque per la realizzazione dell'opera, non si parla più di noleggio bensì di contratto di appalto con tutte le conseguenze ai fini del reverse charge.
Sull'argomento arrivano, per altro, alcuni chiarimenti dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che con una nota di ieri 18 gennaio, tenendo conto delle precisazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 37/E del 29 dicembre 2006, fornisce una serie di orientamenti sui dubbi più ricorrenti.
L'ANCE ha,peraltro, intrapreso le più opportune iniziative affinché l`amministrazione finanziaria si pronunci in tempi brevi sulla correttezza delle precisazioni che seguono.
1. Applicabilità del Reverse Charge per i pagamenti effettuati dall'1 gennaio 2007
La disciplina del Reverse Charge si applica in relazione alle fatture relative alle prestazioni di subappalto emesse dall'1 gennaio 2007. Pertanto, nell'ipotesi di pagamento nel 2007, di fatture emesse nel 2006 (es. fatture pagate a 60 giorni dall'emissione), l'inversione contabile non trova applicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3-4, del D.P.R. 633/1972 il quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi, le operazioni, agli effetti dell'IVA si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, ovvero comunque all'atto di emissione della fattura, se precedente.
Pertanto, le suddette operazioni si considerano effettuate nel 2006 e il Reverse Charge non trova applicazione, poiché in vigore per le fatture emesse dall'1 gennaio 2007.
2. Inapplicabilità del Reverse Charge per i noli a caldo
Il nolo a caldo si configura come una prestazione di servizi, diversa dal contratto di appalto.
Pertanto, ancorché l'operazione sia effettuata nei confronti di un appaltatore, da un soggetto che utilizza il codice 45.50.0 nella sezione F della Tabella Atecofin 2004, l'inversione contabile non trova applicazione in quanto non si tratta di contratto di subappalto, ma di noleggio.
3. Fornitura con posa in opera di pavimenti
L'inversione contabile non trova applicazione nel contratto di fornitura con posa in opera di pavimenti, come precisato nella Circolare n.37/E del 29 dicembre 2006. Infatti, anche se la stessa viene resa nei confronti di un soggetto appaltatore, si tratta di una cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal contratto di subappalto, e diversa altresì dalla mera prestazione d'opera (es. posa in opera di pavimenti acquistati direttamente dall`appaltatore). Queste ultime due fattispecie (contratto di subappalto e prestazione d'opera), rientrano, invece, nella disciplina del Reverse Charge.
4. Applicabilità del Reverse Charge nell'ipotesi di General Contractor o di Associazione Temporanea di impresa (A.T.I.)
Nell'ipotesi in cui l'affidamento dei lavori sia conferito a un General Contractor (art.176 D.Lgs n. 193/2006 - Nuovo codice dei contratti pubblici), l'inversione contabile non trova applicazione in quanto le funzioni svolte da tale soggetto attengono all'intero iter amministrativo diretto alla realizzazione di un'opera e che vanno dalla progettazione, al finanziamento, agli espropri, alla direzione dei lavori ed, eventualmente, all'esecuzione di parte dei lavori. Pertanto, relativamente alla parte dei lavori affidati a terzi, si ravvisano gli estremi di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in questa specifica funzione, il General Contractor è destinatario di funzioni proprie dell'Ente appaltante.
Nell'ipotesi, invece, di associazioni temporanee di imprese, come precisato nella circolare n. 37/E del 2006, il Reverse Charge non trova applicazione in quanto le imprese associate risultano appaltatori di lavori e non subappaltatori. Per contro, l'inversione contabile trova applicazione nell'ipotesi in cui le imprese associate affidino l'esecuzione dei lavori ad un'impresa terza, ovvero nell'ipotesi in cui una delle imprese associate affida la propria quota di lavori ad un'altra delle imprese associate medesime. In tali due casi, infatti, si ravvisano gli estremi di un contratto di subappalto.
5. Errore nell'applicazione del Reverse Charge
Nell'ipotesi in cui un subappaltatore non applichi la disciplina del Reverse Charge, e, pertanto, emetta fattura con IVA al proprio committente, il destinatario della prestazione (appaltatore) che paga l'IVA in via di rivalsa, non può portare in detrazione l'imposta che gli è stata erroneamente addebitata, fermo restando il suo diritto al rimborso dell'imposta, che deve essergli corrisposto direttamente dal subappaltatore. Quest'ultimo, a sua volta, ha diritto alla richiesta di rimborso all'erario dell'IVA versata. Nell'ipotesi in cui l'errore viene ravvisato entro 12 mesi dall'emissione della fattura, il prestatore ha la possibilità di rettificare la fattura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, recuperando l'imposta versata e regolarizzando in tal modo la situazione anche nei confronti del soggetto che ha ricevuto la prestazione.
6. Responsabilità per l'applicazione della corretta aliquota IVA nel regime del Reverse Charge
Nel settore edilizio, il soggetto responsabile tenuto all'applicazione della corretta aliquota IVA ( 4, 10 e 20%), è colui che esegue la prestazione. Allo stesso tempo, nell'ipotesi di contratto di appalto per il quale è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata, la stessa aliquota si applica anche nelle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione che per l'applicazione dell'IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore).
In sostanza, anche in presenza di Reverse Charge, l'appaltatore che riceve la prestazione dal subappaltatore deve integrare la fattura applicando l'aliquota IVA prevista per la prestazione eseguita dal subappaltatore (esempio 4% se trattasi di subappalto eseguito per la costruzione della cosiddetta prima casa; n. 39 Tab. A, parte II, D.P.R. 633/72).
Infatti, il Reverse Charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile. Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, sullo stesso ricade la responsabilità dell'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare.
A cura di Gianluca
Oreto
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