APPROVATO ALLA CAMERA IL DECRETO TAGLIA ICI
03/07/2008
Esenzione ICI prima casa: voto di fiducia della camera che con 283
voti a favore e 251 voti contrari ha approvato il disegno di legge
di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante
disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie, che adesso passa all'esame del Senato.
Ricordiamo che oltre all'abolizione completa dell'ICI sulla prima casa (il precedente governo l'aveva detassata del 40 per cento), le principali disposizioni previste dal disegno di legge riguardano le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro e la rinegoziazione dei mutui per la prima casa, alla luce della convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana.
Per quanto concerne l'esenzione ICI, rispetto alla prima stesura, l'ultima versione del dl licenziata dalla Camera riporta alcune novità. L'esenzione dell'ICI sulla prima casa comporta un minore gettito d'imposta pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Per quanto concerne la rinegoziazione dei mutui, la nuova versione del decreto prevede che la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo e non, come previsto nella prima stesura del decreto, maggiorato di uno spread dello 0,50.
Secondo quanto previsto dal decreto, la rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. Nella nuova stesura del decreto, al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
© Riproduzione riservata
Ricordiamo che oltre all'abolizione completa dell'ICI sulla prima casa (il precedente governo l'aveva detassata del 40 per cento), le principali disposizioni previste dal disegno di legge riguardano le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro e la rinegoziazione dei mutui per la prima casa, alla luce della convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana.
Per quanto concerne l'esenzione ICI, rispetto alla prima stesura, l'ultima versione del dl licenziata dalla Camera riporta alcune novità. L'esenzione dell'ICI sulla prima casa comporta un minore gettito d'imposta pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Per quanto concerne la rinegoziazione dei mutui, la nuova versione del decreto prevede che la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo e non, come previsto nella prima stesura del decreto, maggiorato di uno spread dello 0,50.
Secondo quanto previsto dal decreto, la rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. Nella nuova stesura del decreto, al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
- Tag: