APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
03/08/2007
In data 1 agosto, con 284 voti favorevoli, 1 no e 210 astenuti è
stato approvato in via definitiva alla Camera dei deputati il
disegno di legge “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia”.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta, si verificherà l’entrata in vigore contestuale di alcune disposizioni, quali:
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:
- Secondo quanto afferma l’art. 7 del ddl, gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
- Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
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Dopo la pubblicazione in Gazzetta, si verificherà l’entrata in vigore contestuale di alcune disposizioni, quali:
- l’obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e di allegarlo al contratto di appalto o d’opera (art. 3 comma 1 a));
- l’obbligo di indicare i costi della sicurezza in tutti i contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile;
- l’obbligo per il personale che opera all’interno del cantiere di esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
- Secondo quanto afferma l’art. 7 del ddl, gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
- Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
A cura di Gianluca
Oreto
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