ARCHITETTI: IN VIGORE IL NUOVO CONDICE DEONTOLOGICO

31/08/2009

Entra in vigore domani 1 settembre 2009 il nuovo Codice Deontologico per la professione di Architetto approvato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella seduta del 10 e 11 giugno 2009.
Il testo, formulato su espressa delega degli Ordini provinciali, è scaturito da un confronto dialettico che ha avuto inizio con la riunione di Parma del maggio 2007 per poi proseguire con gli incontri di Caserta del dicembre 2007 e con il percorso congressuale, dai congressi provinciali e regionali al Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008.

Tale processo, partecipato e condiviso dagli organi territoriali rappresentativi della categoria che hanno fornito il loro fattivo apporto, ha contribuito alla definizione del testo redatto tenendo altresì conto delle valutazioni e indicazioni espresse dall'Antistrust con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali; vengono confermate le norme sulla pubblicità e sull’informativa già modificate nel 2007.
Il nuovo codice deontologico è composto da 50 articoli suddivisi nei seguenti 8 totoli:
  • Titolo I – Parte generale (art. 1)
  • Titolo II – Principi e doveri generali (art. 2-10)
  • Titolo III – Rapporti esterni (art. 11-22)
  • Titolo IV – Rapporti interni (art. 23-24)
  • Titolo V – Esercizio professionale (art. 25-42)
  • Titolo VI - Potestà disciplinare (art. 43-46)
  • Titolo VII – Sanzioni (art. 47)
  • Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali (art. 48-50)
Di particolare importanza l’articolo 24 in cui vengono definiti i rapporti con i tirocinanti precisando che l’Architetto è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, con particolare cura per le regole deontologiche.
Viene precisato anche che l’Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

Viene introdotto, all’art. 7, il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale, tanto che costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale, per l’inosservanza di curare costantemente la propria preparazione.
In riferimento, poi, alla concorrenza sleale, nell’articolo 13 viene precisato che nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza:
  • a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista;
  • b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui;
  • c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
  • d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
  • e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.
Il codice deontologico potrà essere aggiornato con delibera del consiglio nazionale, sentiti gli Ordini provinciali, entro il mese di marzo di ogni anno.

A cura di Paolo Oreto


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