ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
13/12/2006
OK del fisco ai documenti digitali: con circolare agenzia delle
entrate n. 36 del 6 dicembre scorso, recante modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto la
direzione centrale normativa e contenzioso si è espressa sul tema
documenti digitali e conservazione elettronica.
La contabilità “elettronica”, in sintesi, prevede:
La conservazione delle fatture elettroniche, poi, dovrà essere effettuata con cadenza almeno quindicinale attraverso l’attribuzione di una distinta numerica in fase di emissione, senza soluzione di continuità per periodo d’imposta.
Per quanto concerne, invece, le verifiche e le ispezioni, vi sono ancora numerosi dubbi circa la necessità di produrre l’originale in sede di verifica che comporterebbe, ovviamente, aggravio di spese per l’azienda presso la quale va effettuata la verifica.
Si auspica che i controlli verranno effettuati solo sugli archivi elettronici con esibizione telematica dei documenti richiesti.
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La contabilità “elettronica”, in sintesi, prevede:
- non necessità di un pubblico ufficiale per la conservazione elettronica “sostitutia” di documenti originali non unici come i registri contabili e le fatture;
- ddt nativo in formato elettronico;
- conservazione quindicinale delle fatture informatiche;
- accertamento induttivo per le violazioni delle disposizioni in materia di conservazione elettronica;
- imposta di bollo assolta secondo quanto stabilito dall’art. 7
del d.m. 23 gennaio 2004;
- comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’impronta dell’archivio informatico obbligatoria soltanto dopo l’approvazione delle specifiche tecniche.
La conservazione delle fatture elettroniche, poi, dovrà essere effettuata con cadenza almeno quindicinale attraverso l’attribuzione di una distinta numerica in fase di emissione, senza soluzione di continuità per periodo d’imposta.
Per quanto concerne, invece, le verifiche e le ispezioni, vi sono ancora numerosi dubbi circa la necessità di produrre l’originale in sede di verifica che comporterebbe, ovviamente, aggravio di spese per l’azienda presso la quale va effettuata la verifica.
Si auspica che i controlli verranno effettuati solo sugli archivi elettronici con esibizione telematica dei documenti richiesti.
a cura di Paola
Bivona
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