ATTESTATO ANCHE PER UN GIORNO
29/10/2007
Con sentenza n. 17898 del 22 agosto scorso, la Corte di Cassazione
si è occupata di un caso riguardante diritti e doveri di un
lavoratore in materia di malattia.
Un lavoratore aveva fatto ricorso contestando una trattenuta in busta paga relativamente ad assenza per malattia, sostenendo che, anche se non aveva presentato apposito certificato, la prassi aziendale prevedeva in tale evenienza la giustificazione dell’assenza. La produzione del certificato, però, era prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e l’azienda poteva riservarsi il diritto di richiesta successivo alla data dell’effettiva assenza.
I giudici hanno confermato il fatto che la trattenuta in busta paga è relativa alla mancanza della produzione di idonea attestazione di assenza e deve intendersi come mancata prestazione lavorativa piuttosto che sanzione disciplinare. Un lavoratore in stato di malattia, infatti, deve sempre produrre apposita certificazione anche se per un solo giorno di assenza. La procedura da seguire è la seguente: un lavoratore affetto da malattia deve sottoporsi sin dal primo giorno di malattia a visita medica da parte del medico curante che rilascia apposita certificazione composta da un attestato in duplice copia con l’indicazione della tipologia della malattia e della relativa prognosi. Dopo il rilascio di tale certificato il lavoratore è obbligato a comunicare all’inps (entro due giorni dalla data di rilascio) il domicilio durante i giorni di malattia in modo da consentire agli appositi organi una verifica di rito.
La comunicazione all’Inps può essere effettuata, in prima istanza, a mezzo fax ed ha valore soltanto per quanto riguarda il rispetto del termine di invio poiché per l’ottenimento dell’indennità occorre procedere all’invio dell’originale.
E’ previsto che nel prossimo futuro l’invio della certificazione di malattia potrà essere fatto telematicamente ed in tale caso sarà proprio il medico curante che rilascia il certificato a provvedere.
Per quanto concerne il datore di lavoro, infine, lo stesso ha diritto di conoscere lo stato di malattia del lavoratore con tempestività ed in maniera preventiva rispetto alla certificazione vera e propria. Attenzione, però: la conoscenza dello stato morboso di un lavoratore non comporta l’indennità per lo stesso se non si è proceduto secondo quanto stabilito dalla norma.
© Riproduzione riservata
Un lavoratore aveva fatto ricorso contestando una trattenuta in busta paga relativamente ad assenza per malattia, sostenendo che, anche se non aveva presentato apposito certificato, la prassi aziendale prevedeva in tale evenienza la giustificazione dell’assenza. La produzione del certificato, però, era prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e l’azienda poteva riservarsi il diritto di richiesta successivo alla data dell’effettiva assenza.
I giudici hanno confermato il fatto che la trattenuta in busta paga è relativa alla mancanza della produzione di idonea attestazione di assenza e deve intendersi come mancata prestazione lavorativa piuttosto che sanzione disciplinare. Un lavoratore in stato di malattia, infatti, deve sempre produrre apposita certificazione anche se per un solo giorno di assenza. La procedura da seguire è la seguente: un lavoratore affetto da malattia deve sottoporsi sin dal primo giorno di malattia a visita medica da parte del medico curante che rilascia apposita certificazione composta da un attestato in duplice copia con l’indicazione della tipologia della malattia e della relativa prognosi. Dopo il rilascio di tale certificato il lavoratore è obbligato a comunicare all’inps (entro due giorni dalla data di rilascio) il domicilio durante i giorni di malattia in modo da consentire agli appositi organi una verifica di rito.
La comunicazione all’Inps può essere effettuata, in prima istanza, a mezzo fax ed ha valore soltanto per quanto riguarda il rispetto del termine di invio poiché per l’ottenimento dell’indennità occorre procedere all’invio dell’originale.
E’ previsto che nel prossimo futuro l’invio della certificazione di malattia potrà essere fatto telematicamente ed in tale caso sarà proprio il medico curante che rilascia il certificato a provvedere.
Per quanto concerne il datore di lavoro, infine, lo stesso ha diritto di conoscere lo stato di malattia del lavoratore con tempestività ed in maniera preventiva rispetto alla certificazione vera e propria. Attenzione, però: la conoscenza dello stato morboso di un lavoratore non comporta l’indennità per lo stesso se non si è proceduto secondo quanto stabilito dalla norma.
A cura di Paola
Bivona
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