ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICATO DI QUALITA': BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE
10/11/2009
Ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,
la certificazione di qualità e l'attestazione SOA possono essere
presentate anche tramite autocertificazione; risulta, dunque,
illecito il disciplinare di gara che esclude in sede di redazione
del bando la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in
sostituzione delle suddette certificazioni.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con la sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009, accogliendo il ricorso presentato per l'annullamento di una procedura aperta bandita, della sua lex specialis ed, in particolare, del disciplinare di gara, in quanto quest'ultimo richiedeva, a pena di esclusione, la produzione della certificazione di qualità tramite il relativo certificato in originale o in copia autenticata da un'Autorità Amministrativa o da un Notaio, ovvero tramite attestazione SOA in originale o copia autenticata da un'Autorità Amministrativa o da un Notaio.
L'impresa ricorrente, in sede di presentazione dell'offerta, aveva prodotto copia della certificazione di qualità riportante la dicitura "copia conforme all'originale" apposta mediante timbro, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità, sia del legale rappresentante stesso, che del direttore tecnico. Successivamente alle operazioni di gara, l'impresa era stata esclusa perché, avendo usufruito dei benefici previsti dall'art. 40, comma 7, del DLgs. n. 163/06 (cauzione e garanzia fideiussoria ridotte del 50%), aveva allegato fotocopia della certificazione di qualità, non autenticate da un'Autorità Amministrativa o da un Notaio, come espressamente previsto dal disciplinare allegato al bando di gara.
Nella loro trattazione, i giudici di prime cure hanno ricordato, innanzitutto, che laddove la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, va esclusa la possibilità per l'impresa concorrente di ricorrere allo strumento alternativo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perché ciò significherebbe forzare il meccanismo delle regole di gara e violare il principio della par condicio fra i concorrenti. Hanno, altresì, ricordato che tale principio non può essere applicato in modo assoluto, ma deve essere graduato a seconda dei fatti che devono essere provati in sede di gara.
In particolare, nel caso in cui si debba produrre una certificazione che attesta un requisito di natura prettamente tecnica (es. la carta di circolazione di un mezzo occorrente per la prestazione del servizio), è possibile escludere la dichiarazione sostitutiva; dovendo, anzichenò, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l'attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L'obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione.
In definitiva, l'autocertificazione consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, diversi fatti, stati o qualità personali, quali la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici e così via.
Risulta utile la trattazione effettuata dal TAR secondo la quale, l'autocertificazione conosce due principali forme: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La prima sostituisce le attestazioni e i certificati, resi dalle pubbliche amministrazioni. La seconda riguarda fatti, stati o qualità personali, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Entrambe si configurano come diverso modo di intendere l'azione amministrativa, in una prospettiva di potenziamento del favor verso il cittadino e della fiducia nei documenti informativi da esso formati e presentati alle amministrazioni.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, le Camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici.
Sono, inoltre, utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità: Poste, Enel, aziende concessionarie del servizio di distribuzione del gas e così via.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere, invece, utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
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SONDAGGIO
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con la sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009, accogliendo il ricorso presentato per l'annullamento di una procedura aperta bandita, della sua lex specialis ed, in particolare, del disciplinare di gara, in quanto quest'ultimo richiedeva, a pena di esclusione, la produzione della certificazione di qualità tramite il relativo certificato in originale o in copia autenticata da un'Autorità Amministrativa o da un Notaio, ovvero tramite attestazione SOA in originale o copia autenticata da un'Autorità Amministrativa o da un Notaio.
L'impresa ricorrente, in sede di presentazione dell'offerta, aveva prodotto copia della certificazione di qualità riportante la dicitura "copia conforme all'originale" apposta mediante timbro, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità, sia del legale rappresentante stesso, che del direttore tecnico. Successivamente alle operazioni di gara, l'impresa era stata esclusa perché, avendo usufruito dei benefici previsti dall'art. 40, comma 7, del DLgs. n. 163/06 (cauzione e garanzia fideiussoria ridotte del 50%), aveva allegato fotocopia della certificazione di qualità, non autenticate da un'Autorità Amministrativa o da un Notaio, come espressamente previsto dal disciplinare allegato al bando di gara.
Nella loro trattazione, i giudici di prime cure hanno ricordato, innanzitutto, che laddove la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, va esclusa la possibilità per l'impresa concorrente di ricorrere allo strumento alternativo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perché ciò significherebbe forzare il meccanismo delle regole di gara e violare il principio della par condicio fra i concorrenti. Hanno, altresì, ricordato che tale principio non può essere applicato in modo assoluto, ma deve essere graduato a seconda dei fatti che devono essere provati in sede di gara.
In particolare, nel caso in cui si debba produrre una certificazione che attesta un requisito di natura prettamente tecnica (es. la carta di circolazione di un mezzo occorrente per la prestazione del servizio), è possibile escludere la dichiarazione sostitutiva; dovendo, anzichenò, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l'attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L'obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione.
In definitiva, l'autocertificazione consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, diversi fatti, stati o qualità personali, quali la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici e così via.
Risulta utile la trattazione effettuata dal TAR secondo la quale, l'autocertificazione conosce due principali forme: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La prima sostituisce le attestazioni e i certificati, resi dalle pubbliche amministrazioni. La seconda riguarda fatti, stati o qualità personali, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Entrambe si configurano come diverso modo di intendere l'azione amministrativa, in una prospettiva di potenziamento del favor verso il cittadino e della fiducia nei documenti informativi da esso formati e presentati alle amministrazioni.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, le Camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici.
Sono, inoltre, utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità: Poste, Enel, aziende concessionarie del servizio di distribuzione del gas e così via.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere, invece, utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
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SONDAGGIO
A cura di Ilenia
Cicirello
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