AUTOCERTIFICAZIONE PER GODIMENTO BENIFICI NORMATIVI
20/05/2009
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot.
25/l/0006675 del 7 maggio scorso avente per oggetto
“autocertificazione per il godimento di benefici normativi e
contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”,
interviene con nuovi chiarimenti in merito
all’autocertificazione prevista dal D.M. 24 ottobre 2007; la
lettera circolare in argomento fa seguito alle precedenti circolari
n. 5 del 30 gennaio 2008, n. 34 del 15 dicembre 2008 e n. 10 dell’1
aprile 2009 ed alla lettera circolare n. 4549 del 31 marzo
2009.
Nella nota viene ricordato che l’autocertificazione può essere presentata con le seguenti modalità:
La norma individua l’1 luglio 2007 come data dalla quale il godimento dei benefici è subordinato al possesso del Durc ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed il Ministero ricorda che il Durc, così come previsto dall’articolo 1175 della Finanziaria 2007, non è rilasciato per determinati periodi a fronte delle violazioni indicate dal D.M. 24 ottobre 2007 che è, poi, entrato in vigore nel dicembre dello stesso anno.
Il Ministero del Lavoro ha, poi, chiarito con la precedente nota prot. 25/l/0009503 del 17 luglio 2007 che, prima dell’emanazione del D.M. 24 ottobre 2007, la norma sull’applicazione dei benefici in argomento trova applicazione soltanto nella parte relativa al rispetto degli accordi e contratti collettivi e delle altre condizioni di legge e, pertanto:
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Nella nota viene ricordato che l’autocertificazione può essere presentata con le seguenti modalità:
- raccomadata postale;
- raccomandata a mano;
- fax;
- per via telematica.
La norma individua l’1 luglio 2007 come data dalla quale il godimento dei benefici è subordinato al possesso del Durc ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed il Ministero ricorda che il Durc, così come previsto dall’articolo 1175 della Finanziaria 2007, non è rilasciato per determinati periodi a fronte delle violazioni indicate dal D.M. 24 ottobre 2007 che è, poi, entrato in vigore nel dicembre dello stesso anno.
Il Ministero del Lavoro ha, poi, chiarito con la precedente nota prot. 25/l/0009503 del 17 luglio 2007 che, prima dell’emanazione del D.M. 24 ottobre 2007, la norma sull’applicazione dei benefici in argomento trova applicazione soltanto nella parte relativa al rispetto degli accordi e contratti collettivi e delle altre condizioni di legge e, pertanto:
- dall’1 luglio 2007 al 29 dicembre 2007 il godimento dei benefici in argomento è subordinato al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed agli altri obblighi di legge;
- dal 30 dicembre 2007, il godimento dei benefici è subordinato anche al possesso del Durc.
A cura di Paolo
Oreto
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