AVCP: Illegittimi i bandi di gara di consulenza alla progettazione

26/09/2012

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 80 dell'1 agosto 2012 è intervenuta sul problema dell'affidamento di incarichi di ausilio alla progettazione come supporti agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti perché la responsabilità progettuale deve fare capo ad un unico centro decisionale.
La questione nasce con la pubblicazione di un bando in cui una stazione appaltante considera "supporti" agli uffici tecnici quelli che in realtà sono veri e propri appalti di servizi di ingegneria e architettura.

L'Autorità, con la deliberazione in argomento, ha evidenziato come il bando di gara aveva ad oggetto l'affidamento di "Servizi di consulenza specialistica di supporto all'ufficio tecnico" mentre nella realtà, la descrizione dell'oggetto dell'affidamento contenuto nel bando era “Servizi di consulenza specialistica per la redazione di un progetto definitivo delle opere civili e di distribuzione irrigua a servizio dei territori nei tenimenti del Comune di San Tammaro. E' prevista la progettazione delle opere civili di compenso e opere elettromagnetiche”.
L'Autorità precisa anche che dall'analisi della documentazione di gara, si evince che l'affidamento in argomento richiede espressamente attività inquadrabili come servizi tecnici di progettazione e che tale aspetto può essere rilevato anche dall'Allegato 3 al Bando in cui vengono espressamente richieste attività da svolgere proprie dei servizi di architettura e di ingegneria.

L'Autorità con la determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011 recante "Linee guida per l’affidamento dei servizi di Architettura e ingegneria" aveva già chiarito che "ln relazione all'affidamento di attività di supporto alla progettazione, si ribadisce quanto affermato con la deliberazione n.76/2005 in merito al fatto che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, e la responsabilità di quest'ultimo rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto (ad eccezione di alcune attività, cfr. articolo 17, comma 14-quinquies, legge n. 109/1994 cit.). Peraltro, la consulenza alla progettazione non appare riconducibile alle attività a supporto del responsabile unico del procedimento. A questo proposito giova ricordare che al responsabile unico del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista".

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, Il Consiglio dell'Autorità, nel precisare che il bando di gara, qualificato come un affidamento di servizi di consulenza specialistica e avente ad oggetto anche servizi di progettazione, non è conforme al dlgs 163/2006, ha, tra l'altro, ha censurato il comportamento della Stazione Appaltante, in contrasto con la normativa di settore, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione di eventuali danno all’erario.

E' possibile, anche, aggiungere che la soluzione utilizzata dalla Stazione appaltante di qualificare come "Servizi di consulenza specialistica di supporto all'ufficio tecnico" quelli che sono veri e propri "vServizi di architettura e di ingegneria" potrebbe essere strumentale alla definizione di un importo stimato a base d'asta diverso inferiore a quello che risulterebbe in base alle attuali tariffe di cui al D.M. 4/4/2001 ancora in vigore sin quando non sarà emanato il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia con il concerto del Minstero delle Infrastrutture e dei Trasporti che conterrà i nuovi parametri.

A cura di Paolo Oreto


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