Abusi edilizi/1: nessun termine di decadenza o di prescrizione

13/10/2017

L’illecito edilizio ha carattere permanente per cui la repressione degli abusi non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 3 ottobre 2017, n. 4580 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato contro una precedente sentenza di primo grado che aveva confermato un ordine di demolizione a seguito di un esposto datato 1984.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito un consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l’illecito edilizio ha carattere permanente, si protrae e conserva nel tempo la sua natura, ragione per cui l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. L’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico edilizia e al corretto governo del territorio.

La repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire (e in modo del tutto legittimo) in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso. Non sussiste quindi alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato contra legem.

L’esposto dell’anno 1984 dimostra la piena consapevolezza che l’effettiva utilizzazione dei suoli era in contrasto con la destinazione giuridica degli stessi; né il trascorrere del tempo ne ha mai potuto mutare la destinazione, che rimane agricola.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza