Abusi edilizi: Acquisizione gratuita al Comune dopo 90 giorni l'ingiunzione di demolizione
11/10/2017
Il Consiglio di Stato con la sentenza 29 settembre 2017, n. 4547 ha precisato che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 7 comma 3, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 31 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001), è un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, ed è subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (Consiglio di Stato 18 dicembre 2002, n. 7030).
In tutti quei casi, quindi, in cui sia stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime emesso dopo 90 giorni è, quindi, consequenziale e dunque non autonomamente impugnabile in mancanza di tempestiva impugnazione dell'ordine di demolizione stesso (Consiglio di Stato 24 marzo 2011, n. 1793).
Con la sentenza in argomento, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso proposto contro la sentenza 19 novembre 2007, n. 14090 con cui il Tar di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la determina del Comune di Sant'Anastasia (NA), che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 47/1985, aveva acquisito al patrimonio comunale un prefabbricato abusivo e la relativa area di sedime precisando che la determina era stata l’inevitabile conseguenza dei provvedimenti con i quali la stessa Amministrazione comunale aveva respinto la domanda di sanatoria ed aveva ingiunto la demolizione.
Con la sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato, quindi, che in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest'ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dalla legge n. 47 del 1985 ed ora dal DP.R. n. 380 del 2001, anche con riferimento all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell'opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo; estraneità che, nel caso in argomento, l'appellante non aveva potuto provare, in quanto aveva proposto insieme al responsabile dell’abuso, due domande di sanatoria per le opere realizzate in assenza di titolo, la prima l’11 giugno 2001 (respinta con il citato provvedimento del 25 giugno 2001) e la seconda il 24 settembre 2001 presentata per invocare la sospensione dei procedimenti sanzionatori che era stata, comunque. archiviata dal Comune, essendo meramente ripetitiva di quella in precedenza presentata.
In allegato la sentenza 29 settembre 2017, n. 4547 del Consiglio di Stato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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