Abusi edilizi, Ordine di demolizione e poteri/doveri dell'amministrazione
17/04/2019
Due domande che ricorrono spesso tra tecnici e non è "cosa accade esattamente dopo che viene emessa un'ordinanza di demolizione?" e "quali sono i poteri/doveri dell'amministrazione?".
Per rispondere a queste due domande sarebbe sufficiente leggere attentamente il Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ed in particolare l'Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Ma, come spesso accade da 18 anni a questa parte, a rispondere a molte domande relative al D.P.R. n. 380/2001 ci pensa la giustizia con nuove interessanti sentenze come quella della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che ha accolto il ricorso presentato da un condominio per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da una Amministrazione in riferimento all'istanza con la quale il ricorrente condominio aveva chiesto all'Amministrazione resistente di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare le opere e i manufatti abusivi realizzati e per le quali era stata emessa un'Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi confermata dal Tribunale.
I fatti
Il caso riguarda un abuso edilizio per il quale era stata emessa una ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica con avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto alla demolizione coattiva.
All'ordinanza di demolizione era seguita un'istanza cautelare che, però, era stata respinta da una ordinanza del TAR senza che la stessa sia stata oggetto di appello con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione ha continuato e continua a dispiegare legittimamente la propria efficacia.
Alla conferma del Tribunale, però, non era seguita la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'interessata ma solamente ulteriori interventi di completamento e di definizione del manufatto abusivo in palese contrasto e violazione del provvedimento repressivo adottato dall'Amministrazione che, da parte sua, non avrebbe provveduto ad esercitare i propri ulteriori poteri repressivi.
Il ricorso
Il Condominio ricorrente dinanzi al TAR ha contestato
l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione
sull’istanza con la quale ha chiesto alla stessa di esercitare i
poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare i manufatti
di che trattasi ed ogni pregiudizio per la proprietà e le strutture
condominiali.
Secondo la ricorrente sussisterebbero tutti i presupposti in
presenza dei quali l’art. 2 della Legge n. 241/1990 riconnette la
formazione del c.d. silenzio-inadempimento.
L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto concludere il
procedimento avviato a seguito dell’istanza mediante un
provvedimento espresso e ciò anche in esecuzione dei provvedimenti
già in precedenza adottati dalla stessa Amministrazione resistente;
l’Amministrazione comunale, invece, sarebbe rimasta totalmente
inerte, pur a fronte di una precisa e circostanziata richiesta
finalizzata all’attivazione dei propri poteri sanzionatori per il
ripristino della legalità violata dai manufatti realizzati dalla
controinteressata contravvenendo agli strumenti urbanistici, alle
prescrizioni attuative del P.P.E. del Centro Storico della Città ed
in palese violazione della normativa antisismica.
La decisione del TAR
Il TAR siciliano ha immediatamente chiarito che ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 interpretato in connessione con le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione (entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica), è consentito al giudice amministrativo di sanzionare l’inerzia del Comune in ordine alla doverosa emanazione degli atti conseguenti all’ordinata demolizione e di porre in essere - a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto.
Anche il Consiglio di Stato aveva già messo in connessione il richiamato art. 21-quater con le disposizioni del Testo Unico Edilizia sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto (Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, n. 2565).
Per tale motivo a fronte di un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, è consentito all’interessato di ricorrere avverso il silenzio del Comune.
Nel caso di specie, l’inerzia serbata dall'Amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione non appare giustificata dalla circostanza che avverso il provvedimento sanzionatorio sia pendente un ricorso e, dunque, il suddetto provvedimento e gli atti conseguenti sono pienamente efficaci; né può conferire legittimità alla protratta inerzia la scelta soprassessoria di rinvio dell’adozione della deliberazione di cui l’art. 31 del D.P.R. 380/2001, condizionandola alla definizione, con la decisione di merito, del predetto ricorso.
L’art. 31 del D.P.R. 380/2001 recita: “L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”.
In mancanza dell’adozione di tale “eventuale” deliberazione, il responsabile del competente ufficio comunale è “tenuto” a dare esecuzione ai provvedimenti repressivi in precedenza adottati posto che la demolizione costituisce atto dovuto (da parte del responsabile o dirigente del competente ufficio comunale) e, inoltre, rigorosamente vincolato.
In definitiva, il TAR ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi sfociato nella citata ingiunzione di demolizione mediante l’adozione di tutti gli atti e le operazioni materiali all’uopo occorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, provvederà all’adozione dei provvedimenti indicati il Commissario ad acta che sin d’ora viene nominato nella persona del Prefetto, con facoltà di subdelega a funzionario dello stesso Ufficio territoriale del Governo, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, su istanza dei ricorrenti interessati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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