Abusi edilizi e Permesso di Costruire in sanatoria: dalla Cassazione le condizioni per estinguere il reato

10/04/2019

La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), non ammette termini o condizioni, atteso che la ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell'intera opera così come realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13084 del 26 marzo 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza che aveva revocato un ordine di demolizione.

Abusi edilizi e Permesso di Costruire in sanatoria: il ricorso in Cassazione

Il ricorso in Cassazione ha contestato la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità e mancanza della motivazione, sul rilievo per cui il titolo edilizio in sanatoria assunto dal giudice dell'esecuzione come riguardante tutte le opere da demolire prevedeva la parziale demolizione di taluni interventi, mai realizzata, cosicché non sarebbe condivisibile la motivazione formulata sul punto dal giudice dell'esecuzione sia a fronte dell'obbligo del giudice penale di sindacare l'eventuale illegittimità di un titolo edilizio rilasciato in sanatoria sia in ragione del principio per cui la sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001 non ammette termini o condizioni.

Abusi edilizi e Permesso di Costruire in sanatoria: la decisione dei giudici della Suprema Corte di Cassazione

Gli ermellini, in tema di reati urbanistici, hanno ricordato che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia, non ammette termini o condizioni, atteso che la ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell'intera opera così come realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica.

È illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica in tema di reati urbanistici.

I giudici della Suprema Corte hanno anche precisato che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 dello stesso testo unico e precisamente la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità), dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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