Abusi edilizi e ordine di demolizione: attendibili i rilievi tramite Google Maps
di Redazione tecnica - 20/12/2020
Le aerofotogrammetrie acquisite e le immagini presenti sul programma Google Maps costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili?
Abusi edilizi, ordine di demolizione e Google Maps: la sentenza del TAR
È questa la parte più interessante relativa alla sentenza n. 779 del 9 dicembre 2020 con la quale i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata sono intervenuti in merito alla richiesta di annullamento di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune a seguito di sopralluogo e rilievi aero-fotogrammetrici tramite Google Maps.
La richiesta di annullamento dell'ordine di demolizione
Entrando nel dettaglio, sono i proprietari di un fondo agricolo a chiedere la sospensione dell'ordinanza di demolizione emanata da un Comune per alcune strutture realizzate all'interno della loro azienda agricola e ritenute abusive. Stiamo parlando di alcune strutture in ferro, l'ampliamento di una stalla già condonata, muri in cemento armato e l'ampliamento di una concimaia. Ma per i proprietari, il provvedimento del Comune è da rigettare. Tra i motivi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, i rilievi effettuati con aerofoto e il fatto che alcuni del manufatti non necessitano di autorizzazione.
Il difetto di istruttoria
Per i giudici non c'è violazione dell'articolo 7 della legge numero 241 del 1990 e citano nello specifico l'articolo 21-octies della stessa legge che recita: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". L'inosservanza in questione, per il Tar, assume dunque "carattere meramente formale".
Rilievi, quando non sono attendibili?
Secondo i motivi del ricorso, i rilievi del Comune sono stati fatti con l'ausilio di aerofoto e quindi non attendibili. Ma, dicono i giudici, come facilmente evidenziabile dai verbali della polizia edilizia, che nel corso del sopralluogo sono stati effettuati rilievi dai tecnici comunali, con riscontri e misurazioni direttamente sul posto. Il che esclude l'utilizzo di aerofoto. Che rimangono, comunque, si legge nella sentenza, "in assenza di indici di inaffidabilità (in specie non forniti), una qualificata valenza probatoria".
Sull'argomento, ricordiamo la sentenza n. 1604 del 25 settembre 2018 con la quale il TAR per la Calabria ha confermato l'utilizzo delle aerofotogrammetrie acquisite e delle immagini presenti sul programma Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale.
Pergolato, sì o no?
Per i proprietari del fondo agricolo, le strutture realizzate sono dei pergolati. Per i giudici, però, viste le dimensioni e il loro aspetto funzionale, si tratta di opere per cui serve una regolare autorizzazione, disciplinata dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Ma non solo. Visto il vincolo paesaggistico che insiste sulla zona, serviva anche il parere positivo disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004. Insomma, per i giudici, le opere realizzate sono abusive e per questo l'ordine di demolizione va confermato. Il ricorso è stato dunque respinto.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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