Abusi edilizi e ordine di demolizione, nuova sentenza della Cassazione

20/09/2017

Gli atti della pubblica amministrazione idonei ad evitare l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva sono la già intervenuta demolizione dell'immobile ad opera della stessa pubblica amministrazione o l'intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del consiglio comunale che abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici ed ambientali.

Lo ha affermato la sentenza della Corte di Cassazione 12 settembre 2017, n. 41537 che ha rigettato il ricorso presentato contro un'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo. In Cassazione è stato proposto ricorso rilevando i seguenti motivi:

  • inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 31 c. 9 D.P.r. n. 380 del 2001;
  • mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'insussistenza della prova del provvedimento amministrativo richiamato dal ricorrente, ovvero dell'effetto acquisitivo al patrimonio comunale;
  • impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione, per l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune.

Gli ermellini, rigettando il ricorso, hanno rilevato che in sede esecutiva la demolizione può essere sospesa o revocata quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria". In tal senso, gli atti tipici della pubblica amministrazione idonei ad evitare l'esecuzione della sentenza di condanna nella parte in cui impone la demolizione della opera abusiva sono la già intervenuta demolizione dell'immobile ad opera della stessa pubblica amministrazione o la intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del consiglio comunale che abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici ed ambientali.

Inoltre, seppure l'ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge di 90 giorni, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza