Abusi edilizi e ordine di demolizione: quando è possibile la sanzione alternativa
di Redazione tecnica - 12/01/2021
La demolizione dell'abuso edilizio non è l'unica possibilità prevista dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). O meglio, è la prima alternativa ma quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è possibile applicare una sanzione alternativa.
Ordine di demolizione e sanzione alternativa: la sentenza della Corte di Cassazione
Ma quando e come si può tecnicamente verificare che la demolizione dell'abuso e pregiudizievole per la parte conforme? È una domanda che è finita spesso sui tavoli dei Tribunali, affrontata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37194 del 23 dicembre 2020 che ci consente di entrare nel dettaglio di questo interessante argomento.
Il ricorso
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato dal proprietario di un immobile che era stato raggiunto dall'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo. Secondo il proprietario, però, il corpo di fabbrica oggetto della demolizione è funzionalmente e strutturalmente connesso con la parte dell'edificio autorizzata e quindi una sua demolizione pregiudicherebbe la staticità dell'intero edificio. Per evitare un collasso della struttura, il proprietario dell'immobile dovrebbe eseguire alcuni interventi strutturali molto onerosi.
Demolizione, cosa dice il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia)
Nell'articolo 34 del Testo Unico Edilizia si legge: "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".
Nel caso analizzato, però, secondo una perizia chiesta dall'amministrazione comunale, la demolizione non avrebbe pregiudicato direttamente la stabilità del bene e il manufatto abusivo avrebbe potuto essere demolito "inserendo un giunto verticale tra le due porzioni di parete". Una cosa, questa, stabilita da un perito incaricato.
Demolizione tecnicamente possibile
Leggendo la perizia, dunque, si è arrivati al punto fondamentale: la demolizione è tecnicamente possibile, sia sotto il profilo statico che su quello sismico, adottando le misure scritte dal perito e quindi non si è "in una situazione di pregiudizio irreparabile", dicono i giudici che potrebbe quindi fare applicare l'articolo 34 del Testo Unico Edilizia. Una condotta illecita, dunque, che va punita e per i giudici bisogna ripristinare lo stato dei luoghi, così come già aveva confermato la Corte di Appello. Il ricorso, dunque, è stato dichiarato inammissibile e confermata l'ordinanza di demolizione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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