Abusi edilizi e permesso di costruire in sanatoria: annullamento d'ufficio e rilascio condizionato

di Redazione tecnica - 26/06/2020

Il permesso di costruire in sanatoria può essere annullato d'ufficio? è una domanda che merita una attenzione particolare perché suscettibile di una risposta complessa ma che è stata correttamente impostata dal Consiglio di Stato.

Abusi edilizi e annullamento d'ufficio del permesso di costruire in sanatoria

Con sentenza n. 4058 del 24 giugno 2020 il Consiglio di Stato è entrato, ancora una volta, su una delle norme più discusse del nostro Paese: il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ed in particolare su uno dei temi più complessi, il permesso di costruire in sanatoria.

Permesso di costruire in sanatoria: visione complessiva e non atomistica

Il caso trattato dai giudici di Palazzo Spada riguarda il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza di primo grado che aveva confermato l'operato dell'amministrazione che dopo aver rilasciato un permesso di costruire in sanatoria a seguito di accertamento di conformità, lo aveva annullato d'ufficio dopo aver ricevuto una seconda istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.

In tal senso, il Consiglio di Stato ha ribadito che la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivamente realizzato deve essere condotta avuto riguardo alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico.

Anche la giurisprudenza penale è concorde, affermando che non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato.

Abusi edilizi: il permesso di costruire in sanatoria può essere annullato d'ufficio?

Ciò premesso, il ricorso si basa anche sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio. Su questo argomento, il Consiglio di Stato ha ricordato che la comunicazione di avvio del procedimento (che nel caso in esame è stata omessa) costituisce una regola generale dell’azione amministrativa, soprattutto quando l’amministrazione eserciti il potere d’annullamento d’ufficio.

Tuttavia, nello svolgere la censura, la parte appellante avrebbe anche dovuto spiegare quale elemento avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione, astrattamente idoneo a portare ad una soluzione differente.

Per disporre l’annullamento è necessario che il privato non si limiti a contestare l’omessa comunicazione, ma alleghi le circostanze che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione, per indurla a determinarsi diversamente.

In altre parole, l’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, egli avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto.

Permesso di costruire in sanatoria: si può condizionare alla realizzazione di opere di completamento?

Altro argomento di interesse, trattato dalla sentenza, riguarda la possibilità prospettata dall'appellante di ritenere possibile la presentazione di domande di sanatoria con opere di completamento finalizzate a conseguire la conformità dell’intervento alla vigente disciplina edilizio-urbanistica, sotto il profilo dell’approntamento di accorgimenti atti a consentire la compatibilità ambientale dell’edificio.

In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell’opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda.

In definitiva, non è ammissibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità, ciò contrasterebbe ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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