Abusi edilizi: nessuna sospensione o prescrizione per l'ordine di demolizione in caso di ricorso
di Redazione tecnica - 24/02/2020
La Corte di Cassazione con sentenza della sezione terza penale n.5540 depositata il 12 febbraio 2020 interviene sul problema dell’eventuale sospensione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo a seguito del deposito di un ricorso. Quello degli abusi edilizi è uno degli argomenti più dibattuti dalla giurisprudenza e che ha generato più ricorsi, anche probabilmente per la natura a volte poco chiara del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che in quasi un ventennio ha subito continue modifiche che ne hanno cambiato profondamente i contenuti (leggi articolo).
Nessuna prescrizione per gli ordini di demolizione
La Corte con la sentenza in argomento precisa che “In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 codice penale per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”.
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Il ricorso non sospende l'ordine di demolizione
Nella sentenza i giudici aggiungono anche, che “La mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti (……) per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di demolizione.
L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione”.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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