Acquisto e Vendita immobili, aggiornata la Guida delle Entrate alle norme
24/09/2014
Nonostante lo Sblocca Italia sia stato certificato dalla maggior
parte degli stakeholders come un decreto pieno di buoni
propositi ma nessuna applicazione pratica che possa riaccendere le
speranze dei più, continuano gli effetti del provvedimento
sull'aggiornamento delle Guide dell'Agenzia delle Entrate.
Dopo l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (clicca qui), l'Agenzia ha provveduto ad adeguare i contenuti della nuova guida "Fisco e Casa: acquisto e vendita" alle modifiche introdotte dall'art. 21 del D.L. n. 133/2014.
In particolare, l'art. 21 dello Sblocca Italia (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione) prevede che per l'acquisto, effettuato dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
Tale detrazione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall'anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Il comma 4 dell'art. 21 precisa le condizioni per le quali spetta la deduzione, ovvero che:
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Dopo l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (clicca qui), l'Agenzia ha provveduto ad adeguare i contenuti della nuova guida "Fisco e Casa: acquisto e vendita" alle modifiche introdotte dall'art. 21 del D.L. n. 133/2014.
In particolare, l'art. 21 dello Sblocca Italia (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione) prevede che per l'acquisto, effettuato dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
Tale detrazione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall'anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Il comma 4 dell'art. 21 precisa le condizioni per le quali spetta la deduzione, ovvero che:
- l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
- il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
A cura di Ilenia
Cicirello
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