Acquisto e vendita immobili: Aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate

13/01/2015

Arriva un nuovo aggiornamento alla Guida dell’Agenzia delle Entrate “Acquisto e vendita”.
La guida, aggiornata al dicembre 2014 contiene le innovazioni introdotte in riferimento all’agevolazione per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione, i requisiti per le agevolazioni prima casa ed, anche, le nuove imposte in vigore dal 1° gennaio 2014.

Agevolazione acquisto abitazioni destinate alla locazione
Il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione.
Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (cioè gli interventi indicati nell’art. 3, comma 1, lettere d e c del Dpr 380/2001).
Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.
Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.

Requisiti agevolazioni prima casa
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” il requisito essenziale consiste, oggi, nel fatto che l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico) mentre prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2014, n, 175 (cosiddetto delle emplificazioni fiscali per le vendite soggette ad Iva si poteva usufruire delle agevolazioni quando l’abitazione era considerata “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto 1969).
Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Le nuove imposte in vigore dal 1° gennaio 2014
Le imposte da versare quando si acquista casa dipendono da vari fattori. Sono diverse, per esempio, le imposte dovute quando si acquista da un venditore “privato” o da un’impresa. Sono di importo inferiore quando si acquista la “prima casa”.
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà essere:
  • esente da Iva, con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna;
  • soggetta a Iva, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.

Maggiori delucidazioni nella guida dell’Agenzia delle Entrate allegata alla presente notizia

A cura di Gabriele Bivona


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