Adeguamento antincendio strutture turistico-alberghiere: Circolare Vigili del Fuoco
23/05/2012
La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, ha emanato la circolare prot. n. 5949 del
24 aprile 2012, recante i primi indirizzi applicativi del
decreto 16 ministeriale marzo 2012.
Nella circolare viene precisato che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 concertito dalla legge 24 îebbraio 2012, n. 14, ha previsto, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e che non abbiano completato I'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di usufruire di un'ulteriore proroga con scadenza fissata al31 dicembre 2013.
La proroga è subordinata all'ammissione, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italianan.76 del 30/03/2012.
. Nella circolare in argomento vengono chiariti alcuni punti controversi ed, in particolare viene chiarito che:
L'istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello "mod_attestazione", firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 16 marzo 2012; tale attestazione dovrà essere completa di:
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Nella circolare viene precisato che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 concertito dalla legge 24 îebbraio 2012, n. 14, ha previsto, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e che non abbiano completato I'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di usufruire di un'ulteriore proroga con scadenza fissata al31 dicembre 2013.
La proroga è subordinata all'ammissione, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italianan.76 del 30/03/2012.
. Nella circolare in argomento vengono chiariti alcuni punti controversi ed, in particolare viene chiarito che:
- gli addetti al servizio di sicurezza integrativo in alberghi fino a 100 posti letto devono aver seguito "unicamente" il corso di formazione di 8 ore, e quindi senza conseguire l'attestato presso il Comando dei Vigili del Fuoco (non è quindi necessario il conseguimento dell’attestato anche per gli addetti in strutture ricettive sotto i 100 posti letto);<//li>
- il requisito del rispetto delle vie di uscita è considerato acquisito nel caso in cui la struttura si avvale della deroga introdotta dal decreto ministeriale del 2003 in materia di capacità di deflusso (non potendo rispettare quanto previsto dall'articolo 7.2 del decreto ministeriale del 1994), con possibilità di implementare successivamente (comunque entro il 31 dicembre 2013) i requisiti alternativi e suppletivi richiesti dal decreto ministeriale del 2003 (tra cui l’impianto di installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera l’attività);
- per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 adibiti ad attività ricettiva, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50 % dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 1994 per le attività nuove;
- in caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine del 29 maggio 2012, il Comando dei Vigili del Fuoco accetterà comunque l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di tale dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria.
L'istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello "mod_attestazione", firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 16 marzo 2012; tale attestazione dovrà essere completa di:
- relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; gli elaborati grafici sono da presentare solamente nel caso in cui le predette informazioni non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando;
- dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
- programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell’attività da realizzarsi entro il 31 dicembre 2013).
A cura di Gabriele
Bivona
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