Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: Non sanabili le opere realizzate con titolo abilitativo annullato

18/05/2009

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 23/4/2009 ha rilevato come il legislatore nazionale nell'ambito della disciplina riguardante il terzo condono edilizio (disciplinato dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003) non ha previsto espressamente tra le categorie di opere suscettibili di sanatoria edilizia quella delle "opere realizzate in base a concessione annullata" categoria invece ammessa dalle precedenti normative sul condono (v. Legge n. 47/1985 e Legge n. 724/1994).

Poiché il condono edilizio consiste in una procedura di regolarizzazione eccezionale degli abusi edilizi, la scelta di non prevedere espressamente come tipologia di abuso sanabile quelle delle opere con titolo abilitativo annullato ha una sua rilevanza. Infatti, ha precisato il Consiglio, la legge può allargare o restringere le ipotesi di sanatoria a sua insindacabile discrezione sulla base delle mutevoli esigenze fiscali, che normalmente costituiscono la ragione della scelta del legislatore.

Il Consiglio afferma, in sostanza, che, mancando, nel DL 269/2003 una espressa previsione di tale tipologia di abuso sanabile, non può in ogni caso utilizzarsi la formula di rimando alle leggi precedenti nelle quali era invece prevista.

Non può peraltro ipotizzarsi, a giudizio del Consiglio, una situazione soggettiva di affidamento dal momento che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo è stato oggetto di annullamento in sede giurisdizionale e non in sede amministrativa. E né può essere invocata perciò nel caso di specie la Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture ( n. 2699 del 7/12/2005) nella parte in cui fa riferimento alla situazione di affidamento ingenerato nell'ipotesi di titolo abilitativo prima rilasciato e poi revocato. Trattandosi di una circolare può anche essere motivatamente disattesa.

Fonte: ANCE



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